Controlli e liti

Il Registro imprese non «blinda» la start-up

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di Francesco Cirianni

L’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle start-up innovative non preclude all’autorità giudiziaria ordinaria l’indagine sulla reale sussistenza dei requisiti che consentono alla società di essere considerata start-up innovativa. Tale qualifica permette alla società di sottrarsi alle ordinarie procedure concorsuali e la assoggetta alla disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento introdotta dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3. Lo ha stabilito la Seconda sezione civile del Tribunale di Udine con decreto del 18 gennaio 2018.

Il decreto ha conferito alla Guardia di finanza l’incarico di eseguire accertamenti circa l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge perché una società in stato di crisi possa essere considerata start-up innovativa, nonostante essa fosse già iscritta nella Sezione speciale del Registro delle imprese.

Le società costituite sotto forma di start-up innovativa non sono, per il limitato periodo di quattro anni dalla loro costituzione, soggette alle ordinarie procedure concorsuali. Si applica invece la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento prevista, in origine, per i soggetti non imprenditori e poi estesa alle start-up al fine di agevolarle, in considerazione dell’elevato rischio di insuccesso per chi investe in attività ad alto livello di innovazione. Sono state così accolte le indicazioni contenute nella raccomandazione della Commissione Ue 2014/135 circa i cosiddetti fallimenti onesti di imprese sane o meritevoli che si trovino in difficoltà finanziaria.

Condizione necessaria per fruire di tale procedura di favore è che la società, appunto, sia e resti start-up innovativa.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Udine, la società sosteneva che, a seguito dell’avvenuta iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, fosse precluso al giudice ordinario l’accertamento in sede pre-fallimentare dell’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione ed il mantenimento della qualifica di start-up.

I giudici si sono espressi diversamente, in considerazione del potere di disapplicazione degli atti amministrativi eventualmente non conformi a legge da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, nell’ambito dei giudizi attribuiti alla sua giuridizione quale quello pre-fallimentare.

Si tratta, per quanto noto, del primo provvedimento in tema di verifica dei requisiti di legge ai fini dell’assoggettamento di una start-up innovativa alle ordinarie procedure concorsuali pur in presenza di una formale iscrizione nella sezione dedicata del Registro delle imprese e uno dei primi in tema di start-up innovative. Il provvedimento accende quindi un faro sull’utilizzo abusivo che a volte si fa di questo tipo di società e sull’inefficienza dei controlli effettuati dai Registri delle imprese.

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