Il registro si può calcolare sul «prezzo-valore»
In una procedura esecutiva e nell’ipotesi di assegnazione di un immobile ad uso abitativo è ammessa la possibilità per gli acquirenti, soggetti che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, di versare l’imposta di registro considerando quale base imponibile non già il valore di assegnazione indicato nel decreto bensì il «prezzo-valore» determinato prendendo come riferimento la rendita catastale rivalutata. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctp Milano n. 3476/2018 depositata il 26 luglio.
La questione controversa aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di una contribuente del silenzio-rifiuto alla domanda di rimborso dell’ imposta di registro versata e reputata in eccesso. In dettaglio il caso concerneva l’ assegnazione di parte di un immobile, nell’ambito di un processo esecutivo immobiliare e del procedimento endoesecutivo di divisione, in cui veniva determinato il valore di assegnazione utilizzato dall’ufficio delle Entrate quale base imponibile su cui liquidare l’imposta dovuta.
Il ricorrente chiedeva il rimborso per la quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata dovuta calcolando il valore di assegnazione quale prezzo valore ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 del Dpr 131/1986 (rendita catastale rivalutata). L’ufficio sosteneva che quanto affermato e richiesto dalla ricorrente si potesse applicare solo in caso di un procedimento esecutivo puro (espropriazione forzata o pubblico incanto) e non , come nel caso di specie, in un procedimento esecutivo “di cognizione” quale è un procedimento di divisione ex articolo 720 Cc.
Il Collegio provinciale decide di accogliere le doglianze della contribuente così legittimandone il diritto alla restituzione della maggiore imposta di registro versata.
La motivazione dei giudici si fonda sul principio costituzionale di uguaglianza e di non discriminazione fra fattispecie omogenee; in particolare sul punto i giudici richiamano a supporto la sentenza della Corte costituzionale in cui motiva chiaramente l’abrogazione dell’articolo 1, comma 497, legge n. 266/2005: «…La mera differenziazione del contesto acquisitivo del bene non è sufficiente a giustificare la discriminazione di due fattispecie, caratterizzate da una sostanziale omogeneità...», estendendo pertanto la facoltà per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali e relativamente agli acquisti di immobili per uso abitativo di chiedere che la base imponibile sia costituita dal valore dell’immobile ai sensi dell’articolo 52 sotto riportato (rendita catastale rivaluta), chiarendo che il discorso vale sia per tutti gli immobili acquisiti in sede di espropriazione forzata che per tutti gli altri trasferimenti così respingendo la tesi dell’Ufficio di limitazione ai soli procedimenti “esecutivi puri”.