Imposte

Il reverse charge cancella l’esonero anche per l’invio dei dati sulle liquidazioni Iva

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

La comunicazione dei dati delle liquidazioni deve essere inviata anche dai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti se in corso d’anno vengono meno i requisiti dell’esonero. È quanto emerge dalla istruzioni al modello di comunicazione delle liquidazioni Iva , pubblicate in bozza sul sito dell’agenzia delle Entrate (si veda il Quotidiano del Fisco di ieri).

Il comma 3 dell’articolo 21-bis del Dl 78/2010, richiamato dalle istruzioni, prevede l’esonero dall’invio della comunicazione delle liquidazioni per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche; questi soggetti perdono però l’esenzione qualora, nel corso dell’anno, vengano meno i requisiti che hanno determinato l’esonero.

Il caso che può frequentamene presentarsi è quello dei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti (banche, assicurazioni, ecc.) che, però, registrano fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge; si pensi, ad esempio, ad un medico che ha ricevuto una fattura per un servizio di pulizia. In questo caso, il soggetto che riceve la fattura soggetta al meccanismo del reverse charge deve integrarla con l’indicazione dell’Iva e procedere alla liquidazione periodica versando l’imposta. Ciò comporta anche il venir meno dell’esonero dall’invio della dichiarazione Iva annuale che, quindi, deve essere presentata. Ne consegue che, essendo venuti meno i requisiti di esonero, dovrà anche essere presentata la comunicazione delle liquidazioni; tuttavia le istruzioni non precisano se l’obbligo di invio sussiste solo per il periodo in cui viene effettuata l’operazione rilevante o se, invece, l’obbligo sussista, come è probabile, anche nei periodi successivi.

Gli altri dubbi da sciogliere

Da chiarire anche come devono comportarsi i contribuenti che, pur essendo ricompresi tra i soggetti obbligati all’invio, non hanno effettuato alcuna operazione nel trimestre di riferimento. Sebbene le istruzioni non danno indicazioni in merito, si ritiene che la stessa debba essere comunque presentata in quanto non espressamente previsto il contrario come, invece, accade per altri casi particolari. Le istruzioni, infatti, con riferimento ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, prevedono che questi debbano procedere all’invio solo per i periodi per i quali hanno effettuato operazioni imponibili, lasciando quindi intendere che, in assenza di operazioni, la comunicazione non deve essere inviata. Non essendo previsto espressamente, si ritiene che tale esonero non valga per soggetti diversi da quelli citati.

Le operazioni straordinarie

Particolare attenzione deve poi essere posta all’invio della comunicazione nei casi di operazioni straordinarie. In questo caso, l’invio è a carico dell’avente causa se il soggetto dante causa si è estinto.

In questo caso la società risultante dall’operazione invierà due distinte comunicazioni: una per se stessa e una per il soggetto estinto. Se, invece, a seguito della operazione straordinaria il dante causa non si è estinto, si devono distinguere due casi: se l’operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o credito Iva, la comunicazione deve essere inviata dall’avente causa (che ne invierà una per sé e una per l’altro soggetto); se l’operazione straordinaria non ha, invece, comportato la cessione del credito/debito Iva, ciascun soggetto provvede all’invio della propria comunicazione.

Ciò vale se l’operazione straordinaria avviene durante il trimestre; per le operazioni straordinarie nel periodo compreso tra il primo giorno successivo al trimestre e la scadenza , la comunicazione del dante causa estinto deve essere sempre presentata dall’avente causa, a meno che il dante causa non vi abbia già provveduto; se, invece, non si è verificata l’estinzione del dante causa, ciascun soggetto assolverà autonomamente l’adempimento della comunicazione e l’eventuale trasferimento del debito o credito Iva assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione da presentare nel periodo successivo.

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