Contabilità

Il revisore «chiede» l’attestazione prima del giudizio sul bilancio

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi


Il revisore prima di formulare il giudizio sul bilancio deve acquisire dalla direzione aziendale le opportune attestazioni. Il contenuto standard di tali lettere è stato recentemente rivisto da Assirevi per tener conto delle modifiche apportate dal Dlgs 139/2015 alle regole di redazione dei bilanci e dei nuovi principi contabili Oic .

Il documento di revisione internazionale (Isa Italia) 580, in particolare, prevede che il revisore richieda alla direzione aziendale di fornire una attestazione scritta in merito alle sue responsabilità con particolare riferimento a quella di redigere il bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. La direzione, inoltre, deve attestare non solo di aver fornito al revisore l’accesso e tutte le informazioni pertinenti, come concordato nei termini dell’incarico di revisione, ma anche che tutte le informazioni sono state registrate e riflesse in bilancio.

Le attestazioni scritte hanno il valore di elementi probativi, come le altre risposte ottenute a seguito delle indagini svolte nel corso della revisione, ma non possono essere usate come sostituto di altre procedure di revisione o come unica evidenza di un significativo aspetto della revisione.

Se al revisore non sono fornite le attestazioni richieste, sarà necessario, dopo averne discusso, effettuare una nuova valutazione dell’integrità della direzione nonché dell’effetto sull’attendibilità di altri elementi probativi già acquisiti fino a stabilire il possibile effetto sul giudizio contenuto nella relazione di revisione.

Le indicazioni
I modelli di lettera di attestazione dovranno essere adattati alle circostanze dell’incarico secondo il giudizio professionale del revisore, nel presupposto che le modifiche da apportare agli stessi non comportino l’eliminazione delle attestazioni previste dal principio Isa Italia 580 o da altri principi di revisione.
Le attestazioni scritte sono richieste, oltre che al legale rappresentante, anche a chi ha la responsabilità della redazione del bilancio. Tali comunicazioni, pertanto, possono essere richieste al presidente o all’amministratore delegato dell’impresa e al direttore amministrativo e finanziario.
Il revisore, in pratica, predispone una bozza di lettera contenente le attestazioni che ritiene necessarie e chiede che la versione finale venga predisposta dalla società, indicandolo come destinatario e facendola sottoscrivere dal legale rappresentante e, generalmente, dal responsabile amministrativo.
Per quanto riguarda la data della lettera di attestazione è bene che sia più prossima possibile, ma non successiva, alla data in cui si firma la relazione di revisione.

I collegi sindacali incaricati della revisione
Anche i collegi sindacali ai quali sia affidata la funzione di revisione sono tenuti al rispetto del principio di revisione internazionale (Isa Italia) 580. Infatti, secondo quanto riportato nel documento del Cndcec sull’«Applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori», le peculiarità della comunicazione dei sindaci–revisori con la direzione e con i responsabili delle attività di governance non costituiscono circostanze esimenti all’applicazione del principio 580.

Le novità nel contenuto delle lettere di attestazione
Una delle principali modifiche al contenuto della lettera di attestazione contenute nel documenti di ricerca 204 di Assirevi , riguarda il nuovo paragrafo 26 nel quale ora è previsto che ai revisori la direzione dichiari, con riferimento alle operazioni di copertura, di aver messo a disposizione tutta la documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti di documentazione, così come dei parametri di efficacia, per tutte le operazioni di copertura. Con riferimento alle coperture su flussi di cassa (cash flow hedges), inoltre, al revisore deve essere confermato che la società ha l’intenzione e la capacità di sostenere le transazioni previste come descritto nella documentazione a supporto della designazione dell’operazione di copertura.

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