Imposte

Il riassetto per l’opzione sul consolidato non è elusivo

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di Luca Miele

Le operazioni poste in essere al fine di soddisfare le condizioni che consentono l’opzione per la tassazione consolidata non sono elusive. È quanto dice la risoluzione 40/E/2018 di ieri dell’agenzia delle Entrate, relativa a una riorganizzazione societaria con opzione per il consolidato fiscale, per la quale viene esclusa l’abusività dell’operazione.

La riorganizzazione prevede, il 26 giugno 2017, la costituzione di una holding Alfa srl che acquisisce, entro la fine del 2017, mediante conferimento di partecipazioni ex articolo 177 comma 2 Tuir, l’intero capitale di Beta spa. La holding acquisisce anche le partecipazioni totalitarie al capitale sociale di Gamma srl, entro il 31 dicembre 2017, e di Delta srl, il 28 giugno 2017. In sostanza, la holding avrà il controllo qualificato, ai sensi dell’articolo 120 Tuir, necessario per accedere alla tassazione consolidata.

A tal fine, peraltro, Delta srl (neo acquisita) modificherà la durata del proprio periodo di imposta, allineandolo all’anno solare, come per le altre società del gruppo, al fine di soddisfare la condizione secondo cui l’efficacia dell’opzione per il consolidato è subordinata all’identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della controllante. Delta srl aveva, infatti, il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno. A seguito della riorganizzazione, la holding e Delta srl intendono optare per il regime del consolidato fiscale, già con decorrenza dal periodo d’imposta 1° luglio 2017-31 dicembre 2017.

Il caso prospettato è riconducibile a quello contemplato dalla circolare n. 53/E del 2004 (paragrafo n. 3): qui si precisa che le società neocostituite possono esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo, in qualità di controllanti, già nel corso dell’esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, se «tanto la società controllante tanto la controllata siano società neocostituite» e «la data di costituzione della controllante è non successiva alla data di costituzione della controllata». E tenendo conto del fatto che, ai fini dell’accesso al consolidato sin dall’esercizio di costituzione, le società neo acquisite (come Delta srl) sono assimilate alle neo costituite (circolare n. 40/E/2016).

La risoluzione di ieri conferma quindi la possibilità di consolidare i risultati di Delta srl (1 luglio-31 dicembre) con quelli della holding sin dall’esercizio 2017. Per quanto riguarda l’abuso, l’Agenzia afferma la non elusività dell’operazione. Si tratta di una pronuncia che opera nel solco di altri documenti di prassi amministrativa, secondo cui le operazioni propedeutiche all’ottenimento di agevolazioni o di norme di sistema che possono produrre vantaggi per il contribuente non sono da considerare, in linea generale, elusive.

L’assenza di un vantaggio fiscale indebito è di per sé sufficiente ad escludere che la riorganizzazione descritta possa essere inquadrata come una forma di abuso del diritto. Non si ravvisa, nella fattispecie, alcuna violazione della ratio delle norme o dei principi generali dell’ordinamento.

Anche la modifica della durata dell’esercizio sociale da parte di Delta srl rientra semplicemente fra gli atti che è legittimo porre in essere per fruire di un regime fiscale e dei conseguenti vantaggi tributari. La stessa agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che il requisito dell’identità dell’esercizio sociale si ritiene soddisfatto anche quando si anticipa la chiusura dell’esercizio sociale, al fine di renderlo omogeneo con quello delle altre società che intendono partecipare al consolidato (circolari n. 53/E/2004 e 40/E/2016).

E certo non può essere considerato indebito il vantaggio derivante dalla compensazione fra i risultati della holding con quelli di Delta, in quanto tale vantaggio è insito nella tassazione consolidata.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 40/E/2018

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