Adempimenti

Il ricalcolo può azzerare l’acconto

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Ultimi giorni per i contribuenti che devono versare il secondo o unico acconto delle imposte e dei contributi previdenziali, per l'anno 2017, in scadenza il prossimo giovedì 30 novembre.

Chi è esonerato

L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo precedente - al netto di detrazioni, crediti e ritenute d'acconto - è di ammontare non superiore a 51,65 euro, per i contribuenti Irpef, e a 20,66 euro per i contribuenti Ires. Sono anche esonerati i contribuenti che non avranno redditi per l'anno 2017 o che sono certi di chiudere le dichiarazioni da presentare il prossimo anno con differenze a credito, oppure che hanno iniziato l'attività nel 2017 e non avevano alcun reddito da dichiarare per il 2016. Se il contribuente prevede una riduzione di reddito per l'anno in corso, può calcolare gli acconti da versare sulla base delle relative minori imposte dovute. L'acconto è dovuto per l'anno in cui si versa ed è una quota percentuale dei tributi e delle altre somme relative all'anno precedente.

Base storica o base 2017

Per chi calcola gli acconti 2017 su base “storica”, cioè sui redditi del 2016, l'importo-base è quello che, al netto di detrazioni, crediti e ritenute d'acconto, è indicato nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente. Le persone fisiche, che devono versare l'acconto Irpef, possono ridurre o “azzerare” l'importo da pagare se hanno diritto a nuovi oneri deducibili o detrazioni per l'anno 2017. Nel fare queste riduzioni, si deve però verificare l'incidenza dei redditi del 2017 rispetto a quelli dichiarati per il 2016. Anche se il contribuente prevede, per effetto di maggiori oneri sostenuti nel 2017 o per i minori redditi percepiti nello stesso anno, di versare una minore Irpef rispetto a quella dovuta con il calcolo “storico” sulle imposte dell'anno precedente, nel rigo RN62 “acconto dovuto”, deve comunque avere indicato gli importi determinati sulla base “storica” e non i minori importi versati o che si intendono versare. Nella colonna 1 del rigo RN62 deve avere indicato il primo acconto Irpef dovuto, mentre nella seconda colonna ha indicato il secondo acconto Irpef. L'acconto è dovuto anche per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno d'imposta 2017 nella misura del 30% dell'imponibile relativo al 2016.L'acconto è dovuto anche per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno d'imposta 2017 nella misura del 30% dell'imponibile relativo al 2016, calcolato in base all'aliquota deliberata dal Comune in cui il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2016.

Imprese minori e cassa

Le imprese individuali e le società di persone - esercenti imprese di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro o a 700mila euro, se imprese aventi per oggetto altre attività, che applicano il regime di cassa - potrebbero chiudere l'anno 2017 in perdita. Ciò perché con il nuovo regime di contabilità semplificata il reddito del periodo d'imposta è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il criterio di competenza. Il “passaggio” al criterio di cassa prevede perciò la rilevanza, come componente negativo, dell'importo delle rimanenze finali che, nella stragrande maggioranza delle imprese commerciali, potrebbe determinare una chiusura in perdita per l'anno 2017, che, per legge, non potrà essere riportata. Quindi, questi contribuenti potrebbero non versare alcun acconto per il 2017, anche se per l'anno 2016 hanno dichiarato redditi d'impresa di importo rilevante.

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