Controlli e liti

Il ricorso cartaceo blocca la «risposta» in via telematica

immagine non disponibile

di Stefano Sereni

La scelta del ricorrente sulla modalità di costituzione cartacea in giudizio orienta l’intero processo, vincolando la controparte che deve necessariamente adeguarsi non potendo adottare le modalità telematiche. Questo il principio affermato con la sentenza 268/6/2018 della Ctp di Latina (presidente Ferrara, relatore Scalesse), depositata lo scorso 15 marzo.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione da parte di alcuni contribuenti coobbligati. Con l’atto l’ufficio richiedeva una maggior imposta di registro, ipotecaria e catastale. In sostanza si faceva riferimento ad una sentenza del tribunale sullo scioglimento di una comunione ereditaria, la quale secondo l’Agenzia avrebbe dovuto essere tassata nella misura del 9% e non del 3% come avvenuto nella specie.

I contribuenti presentavano ricorso, utilizzando la modalità cartacea sia per la notifica, sia per la successiva costituzione in Ctp.

L’ufficio interveniva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni in via telematica.

I giudici hanno preliminarmente ritenuto irrituale tale costituzione a causa dell’introduzione in forma cartacea del procedimento.

L’utilizzo del processo telematico è infatti una mera facoltà della parte che inizia il giudizio, la quale però può anche decidere di utilizzare le modalità ordinarie: la scelta iniziale indirizza, però, tutto il procedimento, incidendo quindi anche sulle modalità di attuazione dello stesso e sul comportamento che devono tenere tutte le parti in causa.

In sintesi, prosegue la Ctp, l’iscrizione a ruolo cartacea impone all’ufficio di osservare le norme processuali previste dal Dlgs 546/1992, con necessità di deposito in segreteria della commissione del fascicolo con controdeduzioni e documenti (articolo 23, comma 2).

Infatti la normativa del processo tributario telematico sulla costituzione del resistente (articolo 10, comma 3 Dm 163/2013), rinvia integralmente alle modalità previste per la costituzione telematica del ricorrente, che deve essere preceduta da notifica a mezzo Pec: tale richiamo comporta che la scelta di chi introduce il giudizio vincola anche la controparte. Un vincolo che non si limita soltanto al primo grado, ma anche all’eventuale successiva fase di appello, riguardando l’intero procedimento e non il singolo grado di giudizio (come si evince dall’articolo 10). Sebbene la relativa disposizione faccia riferimento solo alla «parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche», la stessa va intesa in senso ampio, avendo effetto anche per il resistente.

Da tali considerazioni è disceso lo stralcio delle controdeduzioni dell’ufficio che non sono state considerate ai fini della decisione, elemento che ha contribuito all’accoglimento del ricorso con condanna dell’Agenzia anche al pagamento delle spese di lite.

Continuano dunque le pronunce che contengono i principi suindicati, anche se la questione è tutt’altro che pacifica in giurisprudenza. Probabilmente si dovranno attendere le prime sentenze della Cassazione per dirimere i dubbi sul punto.

Ctp di Latina, sentenza 268/6/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©