Imposte

Il rimborso della rettifica estera sul transfer price passa dalle Entrate

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di Giacomo Albano e Massimo Bellini

Contraddittorio con le Entrate per il riconoscimento delle variazioni in diminuzione a fronte di rettifiche di transfer pricing subite all’estero. È quanto prevede lo schema di provvedimento del direttore delle Entrate, in attuazione dell’articolo 31 quater, comma 1, lettera c) Dpr 600/73. Il documento è in consultazione: per i commenti c’è tempo fino al 21 marzo.

Il provvedimento descrive la procedura che imprese residenti e stabili organizzazioni di soggetti non residenti potranno seguire per ottenere il riconoscimento di una variazione in diminuzione in Italia, a fronte di una rettifica definitiva «arm’s length», effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione che consenta un adeguato scambio di informazioni.

La procedura si attiva con un’istanza da inviare all’ufficio accordi preventivi e controversie internazionali. L’istanza può essere redatta in carta libera o con Pec e deve contenere a pena di inammissibilità le generalità del contribuente, l’oggetto e riportare in allegato:

copia degli atti impositivi con traduzione in italiano o inglese;

gli elementi che dimostrino la natura «arm’s length» della rettifica estera: il riferimento potrebbe essere ad esempio a studi di Tp e analisi di benchmark;

certificazione dell’autorità estera sulla definitività della rettifica. Sarebbero utili ulteriori indicazioni sul contenuto della certificazione, per ridurre i rischi di produzione di documenti che richiedano rettifiche.

L’istanza è dichiarata ammissibile entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora l’ufficio non sia in grado di verificare i requisiti l’istanza è improcedibile, ma sono concessi ulteriori 30 giorni per integrare le informazioni. L’istanza diventa inammissibile quando il contribuente non provvede ad integrare tempestivamente le informazioni, oltre che nei casi in cui si riscontri la mancanza dei requisti.

Ultimata l’istruttoria, l’ufficio procede all’esame dell’istanza che potrà comprendere anche il contraddittorio. Il procedimento dovrebbe concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, con l’emissione di un atto di accoglimento o rigetto. Il termine di 180 giorni, peraltro, appare meramente ordinatorio. In caso di accoglimento viene disposto il rimborso dell’imposta calcolata sull’imponibile corrispondente alla ripresa estera.

La bozza non chiarisce le tempistiche. Sarebbe auspicabile, per garantire un’alternativa veloce alle procedure amichevoli (Map), che gli aggiustamenti in diminuzione possano essere fatti entro un termine predefinito dal momento in cui la rettifica estera diviene definitiva, a prescindere dalla scadenza dei termini di accertamento in Italia, come previsto da vari trattati stipulati dal nostro paese per le Map.

Molto utile sarebbe inoltre prevedere, nel caso in cui l’ufficio non concordi a pieno con la natura «arm’s length» della rettifica estera, la possibilità di effettuare un aggiustamento in diminuzione parziale. Resta ferma la facoltà di attivare anche le procedure amichevoli. Andranno verificati i tempi (entro 2-3 anni dall’emanazione dell’atto impositivo) e la fattibilità nello stato estero, una volta che la rettifica diventa definitiva.

La bozza di decreto dell’Economia sul transfer price

Le linee guida Ocse sul transfer price in italiano

La bozza di provvedimento delle Entrate sul rimborso nel caso di rettifiche estere

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