Il riporto delle perdite «apre» anche al regime per cassa
Un po’ in ritardo e un po’ anche a sorpresa, sono arrivate - contenute all’interno della legge di Bilancio 2019 - le nuove norme sul riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti Irpef, con il quale il legislatore - fra le altre cose - ha tentato in qualche modo di porre rimedio all’ormai annosa questione dell’irrilevanza fiscale delle rimanenze per le imprese in contabilità semplificata.
Il problema delle perdite non riportabili, che si è generato da quando le rimanenze per le imprese in contabilità semplificata non sono più fiscalmente rilevanti, è ben noto a tutti.
Infatti le rimanenze finali (che sono ricavi) permettevano in passato di bilanciare i costi per acquisti di beni destinati alla rivendita ancora in magazzino al 31 dicembre, evitando che si generassero perdite che in contabilità semplificata non sono riportabili, mentre le rimanenze iniziali (che sono costi) permettevano di imputare tali costi nell’esercizio successivo.
La legge di Bilancio del 2017 - precisamente l’articolo 1, commi 17-23, della legge 232/2016 - aveva però modificato in modo sostanziale le due norme caposaldo che dettano le regole per la tenuta della contabilità semplificata, ossia:
•l’articolo 66 del Dpr 917/1986 (Tuir);
•l’articolo 18 del Dpr 600/1973 (Accertamento).
L’effetto era stato che a partire dal 1° gennaio 2017:
• sono venuti meno gli effetti fiscali delle rimanenze finali e iniziali, che però devono essere comunque determinate ai fini degli studi di settore e, dal prossimo anno, anche degli Isa;
•il reddito d’impresa viene sostanzialmente determinato con il criterio di cassa, ossia è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi all’articolo 85 del Tuir e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa, aumentata dei ricavi all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate in base all’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88, e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive all’articolo 101.
Per molte aziende - soprattutto in settori specifici, come quello dell’edilizia - il passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria è stato quindi un passo necessario per non perdere, da un anno all’altro, la deducibilità dei costi ovvero il riporto delle perdite generate da tali costi.
Le nuove norme contenute nella legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 23 a 26, della legge 145/2018) consentono ora il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, nel limite dell’80% dei redditi conseguiti negli esercizi successivi, per l’intero importo che vi trova capienza.
Di seguito proviamo a entrare un po’ più in dettaglio sulle singole disposizioni, per cercare poi di capire su quali fronti si dovrà operare per un adeguamento efficace e tempestivo dei software gestionali.
Le novità sul riporto delle perdite per i soggetti Irpef
Dal punto di vista strettamente tecnico, le modifiche più rilevanti sul riporto delle perdite per i soggetti Irpef, apportate dalla legge di Bilancio 2019, sono contenute nel comma 23 dell’articolo 1. In particolare:
•la lettera a), n.1), elimina ogni riferimento alle imprese in contabilità semplificata dall’articolo 8, comma 1, del Tuir, che disciplina il regime delle perdite ai fini Irpef, con la conseguenza che potranno scomputare le perdite dal reddito complessivo solo più i lavoratori autonomi. Invece le imprese in contabilità semplificata, come già quelle in contabilità ordinaria, potranno scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e non dagli altri redditi che eventualmente concorrono alla formazione del reddito complessivo;
•la lettera a), n.2), modifica la disciplina delle perdite per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria, eliminando il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e introducendo invece un limite quantitativo, per effetto del quale le perdite d’impresa dell’esercizio possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’80% dei redditi conseguiti, per l’intero importo che vi trova capienza;
•la lettera c), modifica il regime di utilizzabilità delle perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice (articolo 101, comma 6, del Tuir) eliminando il limite temporale dei cinque anni relativo alla riportabilità delle perdite;
•la lettera d), modifica il regime delle perdite per le società a ristretta base proprietaria (articolo116, comma 2, del Tuir), rinviandone la disciplina all’articolo 8, comma 3, consentendo così il riporto delle perdite con le stesse regole previste per le altre imprese. Inoltre estende ai soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile (ad esempio le cooperative a mutualità prevalente, a condizione che l’utile sia destinato a specifiche finalità ritenute meritevoli) la possibilità di riportare le perdite per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (articolo 84, comma 1, secondo periodo, del Tuir).
Il periodo transitorio
Il comma 24, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2019, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2018, o più precisamente a quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Il comma 25, prevede invece una disciplina transitoria specifica per le perdite delle imprese in contabilità semplificata dei periodi d’imposta 2018 e 2019, in base al quale:
•le perdite del periodo d’imposta 2018, possono essere computate in diminuzione dei redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi;
•le perdite del periodo d’imposta 2019 possono essere computate in diminuzione dei redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.
Il comma 26, infine, contiene invece la disciplina transitoria per le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata, prevedendo che possano essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
•nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi;
• nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.
L’adeguamento dei software gestionali
Va premesso che, già da una prima lettura di queste nuove norme, i dubbi operativi che emergono sono molti e non consentono al momento di effettuare interventi immediati sui software gestionali.
Come prima esigenza ci sarà in ogni caso la necessità di recuperare dal modello Redditi 2018, relativo ai redditi del 2017, le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata, prevedendo che possano essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel 2018, 2019 e 2020.
Analoghi adeguamenti sono ipotizzabili in contabilità a livello di stampa del prospetto costi e ricavi delle imprese in semplificata, laddove potrà essere utile evidenziare e scomputare le suddette perdite recuperate già in fase di stampa della situazione contabile.
AssoSoftware, come di consueto, raccoglierà i quesiti posti dagli analisti delle società associate al fine di richiedere e ottenere i necessari chiarimenti all’agenzia delle Entrate, senza i quali ogni modifica alle procedure potrebbe risultare problematica.Aaa
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