Controlli e liti

Il ritardo è violazione sostanziale

di Laura Ambrosi

Il ritardato versamento del tributo, anche di pochi giorni, rappresenta una violazione sostanziale che arreca pregiudizio alle casse erariali e pertanto la sanzione conseguente è legittima. Ad affermare questo rigoroso principio è la Corte di cassazione con la sentenza 4960 depositata ieri. Una società versava il 31 dicembre in luogo del 27 le accise sul gas metano e l’agenzia delle Dogane, con un avviso di irrogazione, sanzionava tale ritardo. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario lamentando che la violazione non aveva arrecato alcun danno all’Erario e, in ogni caso, chiedeva la disapplicazione delle sanzioni per l’incertezza normativa che riguardava l'adempimento. Sia la Ctr sia la Ctp , condividendo le tesi difensive annullavano l’atto, ma l’agenzia delle Dogane ricorreva in Cassazione. I giudici di legittimità, hanno accolto l'impugnazione riformando la sentenza della Ctr, e affermando alcuni interessanti principi in tema di omesso versamento. Innanzitutto, ribadendo un orientamento consolidato sul punto, la Suprema Corte ha precisato che in tema di accise sul gas metano la scadenza del termine per il versamento è prevista entro il 27 dicembre.

Ne consegue, senza alcun dubbio, la tardività del pagamento eseguito il 31 dicembre.

L’articolo 10 dello Statuto del contribuente esclude la sanzionabilità solo delle violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell'attività di controllo, non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo. Da tali presupposti, rilevano i giudici di legittimità, discende che il ritardo nel versamento integra una violazione sostanziale e non formale poiché incide sul pagamento del tributo ed arreca pregiudizio all'incasso erariale. Nella specie, quindi, il ritardo commesso dalla contribuente aveva causato un deficit nelle casse erariali, e pertanto era stata correttamente applicata la sanzione per gli omessi versamenti (articolo 13 del Dlgs 471/97). Con riguardo all'incertezza normativa, la Cassazione ha precisato che l'eventuale esclusione della sanzione è possibile solo in presenza di un'oggettiva impossibilità di individuare la norma giuridica ed accertabile esclusivamente dal giudice. Resta però irrilevante l'eventuale incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti in causa.

Nella specie, dalla decisione della Ctr non risultavano gli elementi di oggettiva incertezza normativa o dei contrasti giurisprudenziali, con la conseguenza che non ricorreva l'invocata esimente. Da qui l’accoglimento della tesi erariale. Occorre evidenziare che la sentenza non fa alcun cenno alle modifiche sanzionatorie introdotte in tema di omessi versamenti. Più precisamente, l’articolo9 13 del Dlgs 471/97, richiamato dai giudici, prevede una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Dal 16° al 90° giorno, la sanzione è del 15%. Nella specie, stante il ritardo di 4 giorni, si ritiene che la sanzione debba essere comunque ricalcolata. Da evidenziare, infine, che sempre per la Suprema Corte (sentenza 16165/2016) la sanzione di ritardato versamento in questione è cumulabile con l'applicazione dell'indennità di mora e degli interessi previsti in materia di accise (articolo 3, comma 4, del Dlgs 504/1995).

Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 4960 del 27 febbraio 2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©