Controlli e liti

Il «saldo e stralcio» dei ruoli alla prova dei reati tributari

di Antonio Zappi

La legge di Bilancio 2019 ( legge 145/2018, articolo 1, commi da 184 a 198 ) apre la possibilità di una rottamazione «saldo e stralcio» delle cartelle di pagamento di cui sono destinatari solo i contribuenti che versano in oggettiva difficoltà economica (indicatore Isee fino a 20mila euro), con aliquota minima del 16%, una intermedia del 20% e, infine, un'aliquota massima del 35 per cento.

Oltre ai vantaggi economici, tale previsione propone aspetti interessanti anche in ordine ad eventuali riflessi penali di questa modalità integralmente estintiva del debito tributario, ovvero se anch’essa possa costituire un istituto rientrante tra le “speciali” procedure contemplate dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 74/2000, per effetto del quale il pagamento integrale del debito costituisce causa di non punibilità per i «reati di riscossione».

Sotto il profilo strettamente letterale, infatti, tale articolo adotta una locuzione secondo cui il pagamento del debito tributario può avvenire “anche a seguito” della conciliazione e/o dell’adesione all’accertamento. Da ciò ne consegue che l’estinzione integrale del carico tributario ben potrebbe adempiersi anche non tassativamente a seguito delle procedure che sono ivi indicate, al punto, quindi, da poter sostenere che effetti premiali estintivi della responsabilità penale potrebbero essere raggiunti anche con questa modalità totalmente satisfattiva del debito erariale.

Al riguardo, non va trascurato come già nella relazione governativa del Dlgs 74/2000 si sottolineasse che la formula legislativa in quel contesto adoperata fosse ivi enunciata in maniera volutamente aperta, al fine di consentire l’adattamento automatico del disposto normativo ad eventuali nuovi istituti di futura introduzione.

Pertanto, nella misura in cui anche uno stralcio comportasse l’estinzione del debito tributario il cui inadempimento ha dato origine all’ipotesi di reato e a condizione che di tale speciale procedura ci si avvalga nel termine prestabilito dal Dlgs 74/2000, cioè prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, detta definizione agevolata potrebbe esplicare effetti anche sul versante penale.

In assenza, allora, di limitazioni specifiche per escludere dall’accesso al condono in questione le cartelle esattoriali contaminate da profili penali, il «saldo e stralcio» previsto dalla legge di Bilancio 2019 potrebbe fornire scudo anche a qualche imprenditore individuale indagato in ambito penale-tributario e, tramite addirittura l’aliquota minima del 16%, potrebbero chiudere la partita con il Fisco non solo contribuenti in onesta difficoltà economica, ma anche ditte individuali cartiera (in particolare, nelle operazioni soggettivamente inesistenti), poiché tali figure spesso puntualmente dichiarano nel modello i tributi non versati e poi liquidati in base agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, ma risultano quasi sempre prive di reddito, patrimonio e risorse finanziarie e, quindi, con odierni valori Isee pressoché nulli.

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