Il sequestro raddoppia se serve a impedire un successivo reato
Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente o diretta eseguito in relazione a un reato tributario, non esclude un ulteriore sequestro volto ad impedire un successivo delitto. A fornire questo principio è la Corte di cassazione con la sentenza 40072 depositata ieri.
Nell'ambito di un procedimento penale per emissione e utilizzo di fatture inesistenti, il Gip, su richiesta del Pm, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretto e per equivalente nei confronti di una società che aveva emesso false fatture e del suo amministratore di fatto.
Successivamente la Procura, ritenendo che l'amministratore di fatto per il tramite dell'azienda continuasse a emettere falsi documenti in proprio favore, anche dopo la prima misura cautelare, richiedeva un ulteriore sequestro dei beni aziendali costituenti l'unità operativa della società. La richiesta, finalizzata a impedire la prosecuzione dell'attività illecita, era respinta dal Gip. Il Pm ricorreva allora al tribunale del riesame che, però, confermava il diniego.
Secondo il collegio il fatto contestato rappresentava la prosecuzione dei precedenti illeciti per i quali era stata già disposta la misura cautelare ancorché finalizzata alla confisca diretta o per equivalente. La misura produceva i suoi effetti mediante la privazione dei beni con la conseguente esclusione di un ulteriore sequestro.
Avverso tale decisione la Procura della Repubblica ricorreva in Cassazione evidenziando, in sintesi, la differenza tra il sequestro preventivo - già eseguito – finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto e quello impeditivo richiesto successivamente.
Nella specie all'indagato non doveva essere sottratto il valore economico del bene (come già avvenuto) ma proprio la struttura aziendale che consentiva di emettere nuovamente le fatture false. Le due misure cautelari sui medesimi beni potevano coesistere essendo funzionalmente e geneticamente autonome
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Pm ritenendo che la sussistenza del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente o diretta sui beni della società già disposto per reati diversi nell'ambito di altro procedimento, non ostacoli l'esecuzione della misura cautelare impeditiva dei beni aziendali costituenti l'unità operativa dell’impresa.
In altre parole, il sequestro già disposto del profitto dei reati tributari o del valore equivalente ha oggetto e finalità differenti da quello impeditivo. Peraltro, rileva la sentenza, il sequestro eseguito nel primo processo non ha per nulla impedito la prosecuzione dei reati.
Per tale ragione, il Pm ha richiesto il sequestro impeditivo in quanto l'unità operativa aziendale era utilizzata come strumento per commettere il reato di emissione di false fatture (articolo 8 decreto legislativo 74/2000).
Per queste ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza del tribunale affermando il principio in base al quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente non impedisce il sequestro preventivo impeditivo ove sussista il fumus di un diverso e successivo reato.
Cassazione, III sezione penale, sentenza 40072 del 1° ottobre 2019