Contabilità

Il socio può gestire la «vendita» in compensazione con la società

Può cambiare la base di calcolo della plusvalenza su cui si applica la sostitutiva

L’operazione agevolata di assegnazione e quella di cessione dei beni ai soci, anche nella versione della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) sono state disciplinate dal legislatore con regole comuni, quali ad esempio la medesima imposta sostitutiva, lo stesso ambito oggettivo di applicazione o le medesime modalità di versamento dell’imposta. Tuttavia le due soluzioni si differenziano fra di loro e potrebbero portare a considerazioni differenti, anche in funzione delle diverse necessità che i partecipanti alle operazioni potrebbero avere.

In primo luogo va detto che l’operazione della cessione agevolata si presenta sotto il profilo strettamente operativo come un trasferimento a titolo oneroso a tutti gli effetti, poiché di fatto prevede un corrispettivo; anche se a ben vedere si tratta di un atto a titolo oneroso particolare, che riveste – oltre alla funzione ordinaria della compravendita – anche quella di “sgravio fiscale” secondo le regole particolari che connotano di fatto anche l’assegnazione.

Essa quindi, a differenza dell’assegnazione, genera un rapporto di debito credito fra socio e società non intaccando l’entità del patrimonio netto sociale.

Nulla vieta, tuttavia, che l’operazione in sé possa essere gestita attraverso compensazione di reciproche partite (compensazione legale e giudiziale, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 1243 del Codice civile, oppure compensazione volontaria ex articolo 1252 del Codice). Si pensi banalmente a un socio che abbia finanziato la società (finanziamento soci). Anche in questo caso, il socio e la società possono provvedere all’estinzione dei reciproci debiti (crediti), senza dar corso al materiale pagamento (incasso) dei medesimi. La compensazione, concretizzandosi tra due poste “patrimoniali”, è così fiscalmente irrilevante.

La cessione agevolata in sé e per sé, rispetto all’assegnazione, non genera alcuna necessità di rispetto della proporzionalità fra i soci della società, potendo di fatto essere gestita liberamente in favore di uno o dell’altro socio, offrendo così nei fatti un ventaglio di soluzioni e una flessibilità operativa sicuramente maggiore.

Estrisecandosi come un’operazione di compravendita non pone neppure problematiche di tassazione in capo al socio, non venendo distribuita alcuna riserva di utile. Dal punto di vista contabile anche l’operazione di cessione può dar luogo a possibili plusvalenze o minusvalenze.

Ricordiamo la necessità, nei casi di cessione, di attribuire rilevanza– per la determinazione dell’imposta sostitutiva – al corrispettivo soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale o catastale dei beni ceduti (circolare 26/E del 2016). In altri termini, secondo quanto già chiarito dalla circolare 37/E/2016 mentre nel caso di assegnazione di beni immobili è possibile determinare la plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva prendendo a riferimento il valore normale o catastale dei beni, nel caso di cessione tali valori (normale/catastale) assumono rilevanza solo se superiori al corrispettivo.

Infine, in materia di imposte indirette, in entrambi i casi di assegnazione e cessione si prevede la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili alle assegnazioni e alle cessioni agevolate, così come il prelievo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa; l’Iva rimane nei fatti dovuta, con le aliquote ordinarie previste a seconda della singola operazione e del singolo bene. Anche in questo caso, quindi, le norme agevolative sono pressoché identiche a quelle a suo tempo proposte con l’articolo 1, commi 115-121, della legge 208/2015.

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