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Il soggetto passivo Imu non cambia se gli immobili vengono immessi in un fondo patrimoniale tra coniugi

Con la costituzione sorge un vincolo di destinazione ma non c’è trasferimento di proprietà o di altro diritto reale

di Giuseppe Debenedetto

La costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi, che prevede un vincolo di destinazione su determinati immobili, non trasferisce la proprietà degli stessi e non incide sulla soggettività passiva ai fini Imu, che non prevede alcuna deroga. È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 1785 del 19 aprile 2022, accogliendo l’appello di un contribuente che si era visto notificare un accertamento Imu 2013, sul presupposto che la destinazione dell’immobile prevista dal fondo patrimoniale avesse anche trasferito la titolarità dello stesso.

In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva invece respinto il ricorso del contribuente, che si vedeva costretto a proporre appello lamentando di non essere titolare di alcun immobile, ritenendo quindi infondata la pretesa di pagamento dell’Imu. In particolare, il contribuente evidenziava di aver costituito insieme al coniuge un fondo patrimoniale, nel quale erano stati conferiti alcuni beni immobili, indicati nel relativo atto di costituzione. Il Comune aveva inteso che con la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe avvenuto il trasferimento delle unità immobiliare ivi descritte, per il 50%, in capo al contribuente.

La Commissione tributaria regionale accoglie l’appello, osservando preliminarmente che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale si limitava a prevedere la destinazione dei beni ivi indicati allo scopo precipuo di cui agli articoli 167 e seguenti del Codice civile, senza però contenere alcun atto di trasferimento dei predetti beni. I giudici tributari d’appello evidenziano poi che il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale che introduce un vincolo di destinazione di alcuni beni, con effetti sulla disponibilità di questi beni e sull’impossibilità di sottoporre ad esecuzione il fondo patrimoniale per crediti estranei ai bisogni della famiglia. Tuttavia, il mero conferimento dei beni nel fondo patrimoniale non comporta l’attribuzione degli stessi all’altro coniuge, ma determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, senza pertanto incidere sulla titolarità dei beni stessi che non divengono oggetto di trasferimento per spirito di liberalità. In sostanza il fondo patrimoniale non è un atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale, ma fa sorgere solo un vincolo di destinazione dei beni.

Conclusione condivisibile e perfettamente in linea con la disciplina dell’Imu, che non prevede alcuna disposizione specifica per i beni oggetto di fondo patrimoniale, contrariamente a quanto invece previsto per le imposte sui redditi (articolo 4 del Dpr 917/86). Ebbene, l’articolo 3 del Dlgs 504/92 (disposizione sull’Ici), l’articolo 9 del Dlgs 23/2011 (applicabile all’Imu anche per il rinvio contenuto nell’articolo 13 del Dl 201/2011), così come l’articolo 1, comma 740 della legge 160/2019 (nuova Imu), non contengono alcuna ipotesi derogatoria al principio sulla base del quale l’imposta deve essere versata dal titolare del diritto reale sull’immobile. D’altronde quando il legislatore ha voluto derogare lo ha fatto esplicitamente, come nel caso degli immobili sottoposti a sfratto, esonerati dall’Imu per il 2021 in base all’articolo 4-bis del Dl 73/2021, alle condizioni ivi previste.