Imposte

Il superammortamento chiama a una corsa contro il tempo per il bonus «pieno»

di Luca Gaiani

Ancora due mesi per massimizzare il beneficio fiscale del superammortamento . Con ordini confermati e acconti del 20% pagati entro il prossimo 31 dicembre, le imprese, se la consegna avverrà entro giugno 2018, potranno ancora sfruttare il bonus del 140%, misura che dal prossimo anno scenderà al 130% , nonché detassare il costo delle auto strumentali .

L’ articolo 5 del Ddl di bilancio 2018 , oltre a prorogare l’iperammortamento del 250%, riapre, per il 2018 (con coda a giugno 2019), i termini del super ammortamento in scadenza al prossimo 31 dicembre, ma con due rilevanti modifiche. All’esclusione dei veicoli all’articolo 164, comma 1, del Tuir (anche se strumentali) si affianca la riduzione dal 40% al 30% della maggiorazione del costo per ammortamenti e leasing.

Le novità in arrivo suggeriscono dunque di definire per quanto possibile i piani di investimento in beni super ammortizzabili entro il prossimo 31 dicembre. Anche in assenza di consegne o ultimazione nel 2017, infatti, il superammortamento al 140% spetta (anche per le auto strumentali come ad esempio quelle di noleggiatori, scuole guida e taxisti) se entro fine anno l’ordine verrà accettato dal fornitore e verrà corrisposto un acconto almeno pari al 20% del costo .

In questo caso, le regole attuali resteranno valide pur se l’investimento verrà effettuato entro il 30 giugno 2018, con entrata in funzione e avvio dell’ammortamento (e della conseguente maggior deduzione del 40%) solo da tale anno. Se, invece, gli investimenti del 2018 (e anche quelli del primo semestre di tale anno) non sono supportati da ordini accettati e acconti 20% del 2017, si ricadrà automaticamente nella disciplina introdotta dal Ddl di bilancio. Rimane un incentivo, ma ridotto al 30% del costo, e senza interessare le auto e gli altri veicoli dell’articolo 164 del Tuir .

Per bloccare rapidamente gli investimenti super ammortizzabili con le attuali regole di miglior favore, decidendo in un secondo momento l’adeguata forma di finanziamento, si può tenere in considerazione il chiarimento della risoluzione 132/E/2017 , con la quale è stato precisato che, in presenza di ordine e acconto al fornitore entro il 31 dicembre 2017, è consentito stipulare successivamente un contratto di leasing a condizione che si “trasformi” contestualmente l’acconto pagato in un maxi canone di pari ammontare.

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