Il superammortamento dà un taglio al patent box
Patent box “penalizzato” dai super ammortamenti. La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali può avere impatti negativi sulla base di calcolo del “contributo economico” degli intangibles e, in definitiva, sul reddito agevolabile.
Il contributo economico consiste nel reddito figurativo riferibile ai beni immateriali oggetto di agevolazione, in caso di utilizzo diretto dei beni stessi. È pari alla differenza tra ricavi e costi del “conto economico virtuale”, che tiene conto, come ricavi, della “royalty implicita” sul bene intangibile e, come costi, della sommatoria di tutte le spese (dirette ed indirette) connesse allo sviluppo e al mantenimento del bene immateriale medesimo. In altri termini, il contributo economico deve essere determinato assumendo l'esistenza di un ramo d'azienda autonomo deputato alla concessione in uso del bene immateriale, cui vanno imputate le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile (circolare 11/E/2016).
Mentre le componenti positive sono “virtuali”, le componenti negative sono rappresentate dai costi, diretti ed indiretti, effettivamente sostenuti dall'impresa. I costi diretti sono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al singolo bene immateriale, e che hanno quindi una relazione specifica con l'IP. Sono, invece, “indiretti” quei costi per i quali manca una relazione specifica con il bene immateriale, imputabili all'intangibile mediante un processo di ripartizione secondo varie tecniche di contabilità industriale. Si tratta quindi di costi che risultano comuni a più beni immateriali quali i costi amministrativi e generali, le spese di utilizzo di attrezzature o macchinari condivisi, le spese di struttura, eccetera .
Analoga impostazione, peraltro, vale in caso di utilizzo indiretto, con la differenza che in questo caso il reddito agevolabile sarà pari ai canoni effettivamente percepiti al netto dei costi diretti ed indiretti di cui sopra.
Come chiarito dalla circolare 11/E/2016, in sede di determinazione del reddito agevolabile I i costi diretti e indiretti riferibili all'IP rilevano secondo criteri fiscali. Ciò comporta che in caso di costi indeducibili - che quindi comportano un incremento del reddito imponibile - il reddito agevolato sarà incrementato. Allo stesso modo, in caso di maggiorazioni extracontabili nella deducibilità dei costi (come avviene nel super ed iperammortamento) si avrà una riduzione del reddito imponibile che si tradurrà anche in una riduzione del reddito agevolato.
Si ipotizzi l'acquisto nel corso del 2017 di un macchinario che beneficia del super o iperammortamento e che viene utilizzato per lo sfruttamento di un determinato brevetto, per il quale si è optato per il patent box. Il reddito agevolato viene determinato attraverso una metodologia Cup, ovvero come differenza tra:
• il canone ottenuto dall'applicazione di un tasso di royalty di mercato ai ricavi derivanti dai beni o servizi che utilizzano il brevetto, e
• i costi diretti sostenuti per lo sviluppo e mantenimento del brevetto, nonché una quota parte dei costi indiretti.
Poiché secondo l'agenzia delle Entrate i costi diretti e indiretti vanno assunti secondo criteri fiscali, il reddito agevolato dovrà essere ridotto della quota di super o iperammortamento relativa al bene (rispettivamente 40% e 150% della quota di ammortamento “fiscale”). Ciò riduce di fatto la portata dell'incentivo agli investimenti.
Nessun impatto ci sarà invece per quanto riguarda il calcolo del nexus ratio in quanto i valori da utilizzare ai fini della determinazione del rapporto non devono considerare le variazioni fiscali (circolare 11/E/2016).
Da ultimo si ricorda che, contrariamente ai super e iper ammortamenti, nessuna “penalizzazione” sussiste per il credito d'imposta ricerca e sviluppo. Ciò dipende dai diversi meccanismi di determinazione dei due regimi incentivanti: il bonus R&S, infatti, non comporta una riduzione del reddito imponibile - ma consente di ottenere un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti - e quindi non ha alcun impatto sul reddito agevolabile. Pertanto, il credito R&S risulta pienamente cumulabile con il beneficio da patent box.