Adempimenti

Il taglio all’Ace passa dall’aliquota

di Giacomo Albano e Federico Susini

Beneficio Ace di nuovo permanente. È quanto emerge dal testo di conversione del Dl 50/2017, che riscrive una volta ancora le regole di determinazione dell’aiuto alla crescita economica, ripristinando il criterio incrementale su base fissa per il calcolo del rendimento nozionale.

La versione iniziale del Dl 50 aveva previsto che nella determinazione dell’Ace assumessero rilevanza soltanto gli incrementi (e i decrementi) patrimoniali degli ultimi cinque esercizi (criterio incrementale mobile). La manovrina, pertanto, aveva eliminato il riferimento al capitale proprio alla data del 31 dicembre 2010 – quale parametro fisso su cui calcolare gli incrementi patrimoniali - che aveva caratterizzato l’agevolazione fin dalla sua introduzione. Le nuove regole si sarebbero applicate anche per gli incrementi già realizzati, facendo venir meno, già dal 2017, la rilevanza degli incrementi patrimoniali del 2011 e 2012.

L’articolo 7, comma 1, nella nuova versione approvata dalla Camera, elimina il riferimento al capitale proprio esistente alla «chiusura del quinto esercizio precedente», ripristinando il confronto con il capitale proprio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Con il ritorno alle “vecchie” regole, si tornerà ad avere un beneficio permanente per i conferimenti in denaro dei soci e l’accantonamento di utili a riserva, fino a quando i conferimenti non verranno restituiti o gli utili accantonati non verranno distribuiti.

A fronte del mantenimento della natura permanente del beneficio, viene tuttavia prevista un’ulteriore decisa “sforbiciata” alle aliquote da applicare per la determinazione del rendimento nozionale, che vengono ridotte, per il 2017, dal 2,3% all’1,6% e, a partire dal 2018, dal 2,7 per cento all’1,5 per cento. La modifica pertanto non sarà indolore per le imprese, tanto più se si considera che nell’ultima legge di bilancio il tasso di rendimento nozionale aveva già subito una drastica riduzione rispetto all’aliquota del 4,75% applicabile nel 2016.

Il riferimento al quinquennio precedente viene meno anche per l’ipotesi di sterilizzazione introdotta dalla legge di bilancio 2017, relativa all’incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari (comma 6-bis del decreto Ace). La sterilizzazione della base Ace tornerà quindi ad essere determinata con riferimento all’incremento dei titoli rispetto al bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La modifiche previste in sede di conversione ripristineranno anche le regole di determinazione dell’Ace per imprenditori individuali e società di persone. Il comma 3 del Dl 50 – intervenendo sulla disciplina introdotta nell’ultima legge di bilancio - aveva previsto che tali soggetti l’Ace venisse determinata con le stesse regole dei soggetti Ires, considerando altresì - per il solo 2016 - la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (base Ace “permanente”); dal periodo di imposta al 31 dicembre 2017 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 la base Ace permanente sarebbe stata costituita dalla differenza tra il patrimonio netto 2015 e quello del quinto anno precedente a quello di calcolo della base Ace.

La soppressione del suddetto comma 3, con il ripristino della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2017, comporta che i soggetti Irpef, a decorrere dal 2016, applicheranno le stesse regole previste per le società di capitali; rileverà, inoltre, l’incremento del patrimonio netto realizzato - per qualsiasi motivo - nel periodo 31 dicembre 2010/ 31 dicembre 2015, quale base Ace “permanente”.

I soli soggetti Ires dovranno determinare l’acconto 2017 considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

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