Professione

Il tirocinio dei revisori parte dall’iscrizione

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di Federica Micardi

Il tirocinio del revisore «decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro». È tranchant la risposta del ministero dell’Economia a un’interrogazione parlamentare fatta in commissione Finanze alla Camera.

La domanda è stata presentata il 27 ottobre dagli onorevoli Giulio Cesare Sottanelli ed Enrico Zanetti.

Nel quesito si evidenzia come il riconoscimento pregresso del tirocinio è stato possibile fino al 30 giugno 2013. Precludere senza eccezioni questa possibilità, secondo gli interroganti ha «effetti negativi e penalizzanti sul piano economico e temporale» per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato da dottore commercialista ed esperto contabile e ottenuto l’abilitazione alla professione. Soggetti che saranno costretti ad avviare l’iter per diventare revisori da zero, e quindi dovranno svolgere i tre anni di tirocinio e poi superare l’apposito esame.

A non consentire di riconoscere il tirocinio pregresso, secondo il Mef, è il vigente quadro normativo e in particolare l’articolo 10 del Dm 146/2012.

Le regole sul tirocinio formativo hanno la loro origine dalla direttiva 2006/43/CE relativa ai revisori legali. Con l’attuazione di questa direttiva è stato abrogato l’articolo 9 del Dpr 99/1998, che in pratica consentiva, all’atto dell’iscrizione e su proposta della Commissione centrale dei revisori contabili, il riconoscimento di un periodo di tirocinio svolto prima dell’iscrizione.

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