Controlli e liti

Il Tribunale di Milano promuove la chiusura anticipata dei fallimenti

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di Giuseppe Acciaro

Chiusura anticipata e tempestiva dei fallimenti per migliorare l’efficienza delle procedure esecutive (se pur concorsuali). Il tribunale di Milano con la circolare del 12 aprile scorso - presidente estensore Alida Paluchowski - potenzia la chiusura anticipata delle controversie prevista dall’articolo 118.3 della legge fallimentare. La circolare inviata ai curatori si propone di facilitare una rapida individuazione delle ipotesi in cui la nuova norma deve essere utilizzata, primo passo nella riduzione dei tempi del processo esecutivo. Processi esecutivi oggi oltremodo garantisti del contraddittorio, con la controindicazione dell’allungamento dei tempi di soddisfazione dei creditori. Proprio in questa ottica, e sposando in pieno la ratio del legislatore del 2015, il plenun dei giudici milanesi indica la via per decisioni verso la chiusura tempestiva dei fallimenti, prima del termine quinquennale e assolutamente prima di quello di 7 anni. La circolare chiarisce l’ambito applicativo e indica il contenuto dell’istanza da rivolgere al giudice, contestualmente prevedendo anche uno standard di provvedimento collegiale di chiusura.Qualunque fallimento aperto da quattro anni e che abbia ripartito o sia in grado di ripartire qualcosa, deve essere esaminato dal curatore per capire se può essere chiuso in anticipo. L’istituto però non si applica se non è possibile alcun riparto.

Tra le condizioni richieste, il fallimento deve avere concluso integralmente la liquidazione interna dei beni inventariati. Nel caso in cui risultasse non conveniente la liquidazione integrale, i residui beni non alienati devono essere stati abbandonati con il relativo inoltro dell’avviso ai creditori. Il curatore deve comunque aver esser eseguito il riparto o essere in procinto di farlo. Il fallimento deve essere parte in giudizi pendenti al momento della chiusura per ricavare risorse per far fronte al passivo. La circolare precisa che in caso il curatore ritenga che si possa applicare l’istituto, deve redigere una relazione/istanza da indirizzarsi al giudice delegato e un rendiconto, compresa anche esplicitamente la prosecuzione del procedimento sino alla definizione con il passaggio in giudicato o la transazione delle controversie. All’approvazione del rendiconto seguirà il riparto e poi un provvedimento collegiale di chiusura, il cui contenuto deve prevedere tra gli altri anche che il curatore non proceda alla chiusura del conto corrente del fallimento nè alla chiusura della partita Iva, né alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Il documento raccomanda infine l’attenta valutazione della chiusura “anticipata”, quando dopo la sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, la procedura abbia incassato il contenuto della sentenza di condanna della controparte e poi abbia visto la pronuncia di merito impugnata in appello, o pendente in Cassazione.

Tribunale di Milano, circolare del 12 aprile 2017

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