Controlli e liti

Il tribunale sospende il procedimento fallimentare in attesa che si completi la rottamazione

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di Federico Jorio e Serena Giglio

Con l’aricolo 6 del Dl 193/2016, il legislatore ha concesso al contribuente di definire le proprie pendenze per debiti tributari iscritti a ruolo dal 2000 al 2016, beneficiando di una cospicua riduzione degli importi dovuti a titolo di sanzioni e di interessi di mora.
La cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali, attivata attraverso un meccanismo semplificato fondato su una istanza prodotta entro il 21 aprile 2017, ha generato l’estinzione del debito tributario mediante la rateizzazione del dovuto in un massimo di cinque ratei trimestrali.
Nell’ipotesi di pagamento rateale, è stato sancito l’obbligo di versare, entro il 2017, almeno il 70% dell’importo dovuto a titolo di debito tributario complessivo. Più esattamente, il debitore sarà tenuto a corrisponderlo, quanto al 70%, con le rate di luglio, settembre e novembre, con l’obbligo di saldare il tutto nel 2018, nelle due rate di aprile e settembre.
Una definizione dei carichi tributari resa accessibile a tutti i soggetti giuridici, senza alcuna preclusione, pertanto estesa anche a quelli coinvolti in procedure concorsuali. Un’agevolazione conseguibile attraverso l’esercizio di un diritto potestativo incomprimibile, cui corrisponde l’obbligo dell’ente riscossore di sopportarne gli effetti voluti dal legislatore.
L’unica condizione di accessibilità alla procedura di adesione è quella di rinunciare ai contenziosi in essere relativi ai carichi tributari oggetto di definizione agevolata. Una rinuncia che deve riguardare certamente quelli attivati dal contribuente, in cui il soggetto impositore/riscossore è convenuto, ma che deve essere estesa altresì ai contenziosi attivati da quest’ultimo. In tal caso consistenti in mere azioni di recupero ovvero in quelle funzionali ad attivare procedimenti pre-fallimentari.
Trattandosi di un diritto potestativo, compete all’ente riscossore di prendere atto dell’adesione del contribuente/debitore alla definizione agevolata. Conseguentemente, nell’ipotesi di istanza di fallimento prodotta dal medesimo anteriormente a quella di adesione agevolata, l’automatico perfezionamento dell’efficacia della stessa determina:

■ la sospensione del procedimento giudiziario fino all’effettuazione del pagamento, da parte del contribuente, delle rate programmate;

■ la cessazione della materia del contendere per il venir meno del credito posto a base della domanda di fallimento proposta dalla Equitalia per l’intervenuta estinzione della pretesa sottostante.

Al riguardo, la Sezione fallimentare presso il Tribunale di Napoli, lo scorso 1° giugno, ha aderito all’anzidetto orientamento condividendo il richiesto rinvio ad una udienza successiva al primo adempimento in capo all’interessato. La concessione del beneficio, strutturato con adempimenti progressivi, ha determinato - da una parte - l’inesigibilità del credito fatto valere e - dall’altra - rimosso ogni elemento attraverso il quale poter accertare un potenziale stato di insolvenza. Con il rinvio della trattazione, il Tribunale ha ritenuto posticipare ogni valutazione a seguito dell’accertamento dell’intervenuto pagamento del primo rateo del luglio 2017, pena la decadenza dal beneficio.

Una decisione alla quale l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente aderito, tanto da dedicare all’evento una propria circolare (n. 2 dell’8 marzo 2017, paragrafo n. 6.2). Un atto attraverso il quale ha generalizzato il proprio comportamento, nei casi di specie, di differire la trattazione delle controversie riguardanti un credito erariale oggetto della agevolazione, giudicando non opportuna la opposizione ad una eventuale richiesta di rinvio.
Tutto questo ha prodotto un importante riconoscimento processuale alla rottamazione dei carichi pendenti. Ciò in quanto per taluni contribuenti assumerà, per un versante, un notevole abbattimento del debito tributario e, per l’altro, consentirà di scongiurare il fallimento.

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