Controlli e liti

Il trustee paga la Tasi sugli immobili del trust

La Ctp Roma 8064/21/2022 ricorda che il trust che è considerato dalla normativa fiscale un soggetto giuridico solo ai fini delle imposte dirette

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di Simone Buffoni e Damiano Tomassini

La qualità di soggetto passivo ai fini Tasi non è attribuita al trust, bensì al trustee. È fatta salva, in ogni caso, l'autonomia delle parti di prevedere, chi deve sostenere, in termini sostanziali, l'onere economico delle imposte e in che misura il trustee può rivalersi delle spese sostenute per l'amministrazione. È questo il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (presidente e relatore Pia Rita Papa) nella sentenza 8064/21/2022, depositata il 7 luglio scorso.

La vicenda, da cui trae origine la pronuncia, prende le mosse dall'emissione di un avviso di accertamento Tasi, per l'anno 2015. Con l'atto impositivo il Comune richiedeva, al trustee, il pagamento della Tasi, dovuta sugli immobili conferiti nel trust traslativo, nonché delle sanzioni ed interessi. Il contribuente impugnava l'atto, eccependo, tra l'altro, la non debenza del tributo, poiché lo stesso, per l'annualità di riferimento, era stato regolarmente corrisposto dagli utilizzatori dei beni immobili, come ormai accadeva da dieci anni. Resisteva il Comune, sostenendo che il pagamento eseguito dagli utilizzatori non poteva essere considerato, poiché non era previsto che questi versassero il tributo locale.

Il Collegio romano ha accolto le doglianze del contribuente. La Ctp ha rilevato, in via preliminare, la carenza di una specifica disciplina in materia di fiscalità locale dei trust, diversamente da quanto avvenuto in tema di imposte erariali. A ciò ha fatto seguito una breve ricognizione dell'istituto del trust, da cui la conclusione che la qualifica di soggetto passivo ai fini Tasi, per i beni conferiti in un trust traslativo, è attribuita al trustee. In particolare, il Collegio romano ha ricordato che quando oggetto del fondo in trust è un immobile, la norma non ha previsto per le imposte sulla proprietà quali Imu, Tari esplicitamente che sia il trustee a doverle pagare, anche se tale principio si potrebbe ricavare dalla norma generale, mentre non potrebbe essere il trust che è considerato dalla normativa fiscale un soggetto giuridico solo ai fini delle imposte dirette.

Di poi, quanto al profilo dell'onere economico del tributo, i Giudici non hanno mancato di riconoscere la piena autonomia delle parti di prevedere, nel negozio istitutivo del trust, chi deve sostenere, in termini sostanziali, l'onere economico delle imposte. Passando alla fattispecie concreta, il Collegio ha ritenuto infondato il recupero poiché, da un lato, il ricorrente aveva dimostrato che, da ormai oltre dieci anni, gli utilizzatori avevano sempre corrisposto il tributo, mentre, dall'altro, il Comune non aveva provato che all'interno del negozio istitutivo del trust non era stato previsto che l'onere economico in senso sostanziale delle imposte locali fosse posto a carico degli utilizzatori. Su queste basi, i Giudici hanno accolto il ricorso, compensando le spese processuali tra le parti.

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