Il vizio di notifica della cartella non blocca il pignoramento
La cartella, anche se irritualmente notificata al contribuente, non impedisce mai all’agente della riscossione di procedere all’espropriazione immobiliare attraverso l’intervento ad una procedura esecutiva promossa da un altro creditore. Intanto il diritto di procedere in executivis da parte dell’agente della riscossione si fonda sul ruolo, che è titolo esecutivo che non necessita di notifica al debitore. Poi, la notifica della cartella è necessaria solo per avviare il pignoramento. Infine, l’espropriazione esercitata attraverso l’intervento non deve neppure essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento. Così la Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 3021/2018 (presidente Chiarini, relatore Rossi) depositata ieri.
Un uomo, quale debitore esecutato in una procedura di espropriazione immobiliare promossa da una spa, si oppone nel medesimo giudizio all’esecuzione per intervento promossa dal concessionario della riscossione per un credito tributario. Egli sostiene che il credito azionato, riferito ad un’Irpef del 1993, è inesistente per omessa notifica del ruolo tramite relativa cartella di pagamento. Il concessionario si difende. Trattandosi di crediti tributari il vizio di notifica si sarebbe dovuto opporre, in allora, innanzi al giudice tributario mentre non sarebbe più proponibile ora di fronte al giudice ordinario. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi rigettano la richiesta dell’uomo, che si rivolge così in Cassazione.
Ma anche la Corte rigetta la richiesta:
• non è giuridicamente fondata la deduzione della nullità della notifica delle cartelle per contestare davanti al giudice ordinario l’intervento dell’agente della riscossione nell’espropriazione immobiliare promossa da un altro creditore in quanto il diritto di procedere in executivis dell’agente della riscossione si fonda sul solo ruolo, elenco dei debitori predisposto dall’ente impositore, che ha ab origine natura di titolo amministrativo esecutivo senza necessità di alcuna notifica al debitore;
• la notifica della cartella configura la sola attività prodromica necessaria se l’agente della riscossione intende procedere al pignoramento in quanto costituisce atto preliminare indefettibile in grado di condizionare la sua effettuazione ma non l’intervento di questi in una procedura espropriativa già intrapresa da un altro creditore;
•l’espropriazione esercitata in via di intervento non deve essere neppure preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento in quanto l’intervento nell’espropriazione da parte dell’agente della riscossione necessita solo dell’esistenza di un valido titolo esecutivo come il ruolo, non rilevando la sua notifica e/o quello della cartella di pagamento.
Cassazione, sentenza 3021/2018