Illegittima la consulenza aziendale svolta dal commercialista sospeso dall’albo
I chiarimenti del Cndcec nel Pronto ordini 75/2021
È illegittima la consulenza aziendale svolta dal commercialista sospeso dall’albo a seguito di misura cautelare giudiziale presa nei suoi confronti; inoltre, l’Ordine professionale dei commercialisti può mostrare la polizza assicurativa professionale del professionista sospeso se il cliente istante ne ha un interesse diretto. Sono i chiarimenti forniti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), con il Pronto ordini n. 75, del 6 maggio 2021, pubblicato sul sito internet istituzionale.
I quesiti
Un Ordine professionale territoriale ha posto due quesiti al Cndcec riguardanti:
1. quale comportamento adottare in merito all’ipotesi di un iscritto che sospeso dall’esercizio della professione a seguito di misura cautelare giudiziale svolga, in tale periodo, l’attività di consulenza aziendale, mediate l’utilizzo di un codice Ateco specifico e l’iscrizione alla gestione separata Inps;
2. se l’Ordine professionale stesso sia tenuto, o meno, a comunicare al cliente interessato gli estremi della polizza professionale dell’iscritto sospeso che abbia intrapreso nel frattempo l’attività di consulente aziendale e che, successivamente alla richiesta del cliente stesso, non abbia fornito tali informazioni, opponendo che la polizza non riguarderebbe la “diversa” attività di consulente aziendale da esso prestata.
L’esercizio della professione
Il Cndcec osserva preliminarmente che al professionista sospeso dall’esercizio della professione non è consentito lo svolgimento delle attività riservate e tipiche di cui al Dlgs 139 del 2005, contenente la «Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma della L 24 febbraio 2005, n. 34, articolo 2».
L’eccezione è rappresentata dall’esercizio di una professione non organizzata in ordini o collegi di cui alla legge n. 4/2013, secondo cui per «professione non organizzata in ordini o collegi» si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile.
In sostanza l’esercizio di attività tipiche e/o caratteristiche della professione dei dottori commercialisti e agli esperti contabili è di regola illegittimo se effettuato da soggetto non iscritto all’albo o da un iscritto sospeso dall’esercizio della professione. Tra l’altro, osserva il Cndcec, la giurisprudenza di legittimità ha ampliato l’oggetto del divieto evidenziando che l’esercizio abusivo della professione si concreta non solo con il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche con il compimento senza titolo di atti che siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione.
La comunicazione della polizza
Con riferimento al secondo quesito, relativo al dubbio se l’Ordine professionale sia tenuto a comunicare al cliente gli estremi della polizza professionale dell’iscritto sospeso, il Cndcec osserva che in base al generale potere di vigilanza sull’osservanza delle norme dell’ordinamento professionale gli Ordini possono entrare in possesso dei dati e documenti relativi alla polizza assicurativa dell’iscritto; pertanto gli stessi dati e documenti possono essere oggetto di procedimento di accesso da parte di terzi. Di conseguenza se il soggetto richiedente dimostri di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, la richiesta di verificare la polizza assicurativa, conclude il documento del Cndcec, può essere accolta.