Illegittimo il pignoramento presso terzi notificato alla Pec sbagliata
Dal 31 maggio 2010 il concessionario della riscossone può notificare la cartella di pagamento anche a mezzo Pec all’indirizzo effettivo del contribuente, ossia quello risultante dall’elenco nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). Pertanto non è legittimo il pignoramento presso terzi basato su cartelle notificate ad un indirizzo Pec difforme da quello effettivo, ossia diverso da quello presente nell’elenco Ini-Pec. Così la Ctp Napoli, sentenza n. 17670/31/16 (Presidente Iovino, relatore Alvino)
Nel novembre 2015 il concessionario della riscossione notifica ad una società un atto di pignoramento presso terzi per un totale di oltre un milione di euro fondato su 5 cartelle di pagamento inerenti tributi a ruolo non riscossi, che viene opposto perché il pignoramento si basa su cartelle in realtà mai notificate.
Pronta la replica del concessionario, secondo cui le cartelle poste a base dell’azione esecutiva sono state tutte notificate a mezzo Pec. Ma replica la società: evidenzia che l’indirizzo a cui sarebbero state notificate le cartelle non corrisponde a quello effettivo della società ricorrente.
I giudici partenopei sposano la tesi della ricorrente ed annullano le cartelle poste a base del pignoramento per non aver il concessionario assolto al proprio onere probatorio. Difatti resta non contestato – e quindi non vi è prova – che l’indirizzo pec utilizzato dall’ente di riscossione per la notifica degli atti presupposti sia quello “legale” della società, ossia presente nell’elenco Ini-Pec.
La sentenza n. 17670/31/16 della Ctp Napoli