Imbarco di dotazioni di bordo, la bolletta doganale va sempre vidimata
Per l’imbarco di provviste e dotazioni di bordo è, nonostante l’utilizzo della fattura elettronica, necessario aggiornare l’apposito registro di carico e vidimare con la firma del comandante della nave la bolletta doganale ovvero la fattura di cortesia se si vuole usufruire della non imponibilità Iva dell’articolo 8-bis del Dpr 633/72. A queste conclusioni arriva l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 325/2019 .
Nel quesito, rilevando che gli adempimenti a dimostrazione della messa a bordo risultano strutturati pensando alla fattura cartacea, il contribuente istante riteneva, come prova dell’avvenuto imbarco e come misura antielusiva, potere richiedere al fornitore l’indicazione della barca di destinazione come campo obbligatorio all’interno della fattura elettronica e così eliminare il registro delle provviste e dotazioni di bordo in quanto le informazioni richieste sono già contenute nella fattura elettronica e nella dichiarazione di non imponibilità ex articolo 8-bis.
L’agenzia delle Entrate – considerato che la non imponibilità delle cessioni èsubordinata alla prova dell’avvenuto imbarco, possibile attraverso la procedura semplificata prevista dalla circolare della direzione delle Dogane n. 30819/8, div. XV, dell’11 aprile 1973, richiamata dall’articolo 5-ter del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 e della prova di approvvigionamento richiesta dall’articolo 269 del Regolamento 9 ottobre 2013, n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione) – ha invece negato semplificazioni alla procedura di prova dell’imbarco.
Questa procedura prevede che la messa a bordo sia dimostrata da apposita bolletta doganale o da fattura vistata «all’imbarco» dal comandante della nave. La risposta ad interpello conferma, anche in vigenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, non solo la sussistenza dell’obbligo di annotazione della fattura nel registro di bordo ma altresì che sulla copia cartacea della fattura il comandante debba annotare la propria dichiarazione di avvenuto imbarco, come previsto nella circolare del 1973.
Nel caso non sia emessa bolletta doganale, quindi, in totale contrapposizione col sistema attuale che prevede l’obbligo della sola fattura elettronica, un esemplare cartaceo della fattura, la copia di cortesia, deve obbligatoriamente essere emessa ed effettuata la registrazione nell’apposito registro di carico. Questo nonostante l’operazione sia regolarmente documentata da fattura elettronica tempestivamente transitata dal Sistema di interscambio (Sdi) con assoluta garanzia per gli organi di controllo di una adeguata verifica.
Tali adempimenti rappresentano evidentemente un notevole appesantimento rispetto all’efficienza che l’introduzione della fattura elettronica deve portare al sistema.
Pur concordando con l’Agenzia sulla necessità nella fattispecie della prova dell’avvenuto imbarco ai fini del riconoscimento del regime di non imponibilità ex articolo 8-bis, considerato che il visto all’imbarco apposto sulla copia cartacea della fattura rappresenta, in definitiva, una dichiarazione del Comando nave dell’avvenuto ricevimento della merce, ci si chiede se tale prova non possa essere fornita in modo più efficiente e adeguato al sistema disegnato dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, ad esempio via Pec ovvero con utilizzo di una firma digitale ovvero con un messaggio canalizzato tramite l’utilizzo di una tecnologia blockchain.