Immobile estromesso più leggero per i forfettari
L'immobile strumentale dell'imprenditore individuale in regime forfettario, viene estromesso senza realizzo di plusvalenza. Lo precisa l’agenzia delle Entrate con la risposta 391 ad un interpello in data di ieri.
Si tratta di una precisazione di sostanza e perfettamente in linea con il dettato legislativo. Le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa con ricavi, dell'anno precedente, inferiori all'ammontare di 65mila euro, possono applicare come regime naturale quello forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014. Nonostante le modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2019, nulla è cambiato in ordine alle modalità di determinazione del reddito ivi compresa l'irrilevanza delle minusvalenze o plusvalenze.
Come l’Agenzia ha chiarito con la circolare n. 10/E/2016, la norma relativa alla determinazione del reddito (comma 64) non contiene alcun riferimento al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e minusvalenze che invece sono rilevanti fiscalmente per i contribuenti che applicano il regime dei contribuenti minimi (legge 244/2007). L'irrilevanza delle plusvalenze e minusvalenze nel regime forfettario è di natura soggettiva e quindi non rileva se il bene fu acquistato quando l'imprenditore individuale applicava un altro regime di imposta anche ordinario deducendo quindi gli ammortamenti.
Questo beneficio non può quindi non estendersi anche alle plusvalenze generatesi in presenza di estromissione del fabbricato strumentale dalla sfera dell'impresa. Come è noto l'imprenditore individuale che possiede un fabbricato strumentale sia per natura che per destinazione annotato nell'inventario o nel libro dei beni ammortizzabili, deve considerarlo come bene relativo all’impresa. Quindi l'immobile concorre a formare il reddito d’impresa e al momento della destinazione a finalità estranee genera plusvalenza tassabile. Ne può derivare un onere fiscale pesante in presenza di beni strumentali di valore (si pensi agli alberghi). Prova ne è che il legislatore ha spesso introdotto norme agevolative per l'estromissione. L'ultima in ordine di tempo è scaduta il 31 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 66 della legge 145/2018.
Invece il contribuente forfettario cammina sul velluto in quanto l'estromissione, ove generi una plusvalenza pari alla differenza fra il valore normale - e cioè quello corrente di mercato - ed il costo fiscalmente riconosciuto, essa non è fiscalmente rilevante. L'estromissione va annotata sui libri che il contribuente forfettario teneva prima dell'ingresso nel regime e nessuna indicazione dovrà segnalare nella dichiarazione dei redditi.
Peraltro è verosimile che l'imprenditore individuale, avvicinandosi alla cessazione della attività, riduca il fatturato e possa rientrare naturalmente nel regime forfetario.
AI fini Iva le regole sono diverse. Infatti l'imprenditore individuale che entra nel regime forfetario deve procedere alla rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19 bis 2 del Dpr 633/72 ed in presenza di acquisto di beni immobili o di spese incrementative sostenute sull'immobile stesso deve versare tanti decimi mancanti fino al compimento del decennio dell'Iva detratta.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 391/2019