Imposte

Immobili e aree, derivazione rafforzata esclusa sulla separazione del costo di acquisto

di Franco Roscini Vitali

Non si applica la derivazione rafforzata alle disposizioni fiscali che prevedono la scomposizione del costo di acquisto di un immobile e dell’area, attribuendo a quest’ultima il 30 per cento (fabbricati industriali) e il 20 per cento (altri fabbricati) del costo di acquisto. È questa la risposta delle Entrate al quesito posto aTelefisco 2019.

Il quesito enfatizzava l’aspetto della «classificazione» della scomposizione dell’area e del fabbricato: in sostanza, si tratterebbe di “classificare” parte del costo di acquisto tra area e immobile/fabbricato. Infatti, la derivazione rafforzata, per l’articolo 83 del Tuir, si applica alla «qualificazione» che consiste nell’esatta individuazione delle operazioni e degli effetti economico-patrimoniali che ne derivano. Il passo successivo riguarda la «classificazione» delle operazioni che comporta l’individuazione degli effetti contabili: infine, «l’imputazione temporale» riguarda l’individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.

Invece, la derivazione rafforzata non si applica alle valutazioni e neppure alle disposizioni fiscali in materia di reddito d’impresa che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi e a quelle che stabiliscono la rilevanza per cassa di componenti positivi o negativi.

L’agenzia delle Entrate, nella risposta, enfatizza proprio l’aspetto valutativo precisando che l’articolo 2, comma 2, del decreto del 1° aprile 2009 - richiamato per i soggetti Oic dal decreto del 3 agosto 2017 - stabilisce che si applicano le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi che prevedono, tra l’altro, limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione.

Pertanto, continuano ad applicarsi le limitazioni previste dal comma 7 dell’articolo 36 del decreto 223/2006 il quale stabilisce, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, che il costo complessivo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza calcolate con le percentuali previste dalla norma stessa (20 e 30 per cento). Questo, anche se la disposizione in oggetto non è inserita nelle norme del Tuir.

A questo punto si aspetta un chiarimento su un’altra questione. Infatti, l’interpretazione fiscale trascina anche l’acquisto di una porzione condominiale, la cui scomposizione non è prevista dai principi contabili in quanto manca il dominio sull’area. In tal senso si vedano la guida Oic alla transizione agli Ias e principio contabile Oic 11 con riferimento al principio di rilevanza previsto dall’articolo 2423 del Codice civile. L’Oic 11 precisa che un’informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione: questi sono investitori, finanziatori e altri creditori.

La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa ed è quantificata tenendo conto sia di elementi qualitativi che quantitativi. Il documento rammenta che i principi contabili citano, in via esemplificativa e non esaustiva, alcuni casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile se gli effetti sono irrilevanti.

Non vi è alcun dubbio sull’irrilevanza della scomposizione di una quota parte dell’area riferita a un fabbricato di cui si possiede una frazione: scomposizione richiesta dai principi contabili solo nel caso di piena proprietà del fabbricato.

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