Imposte

Immobili e patrimoni all’estero fanno i conti con il versamento di Ivie e Ivafe

Per il secondo anno consecutivo sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali (incluso trust e fondazioni) e le società semplici ed enti equiparati

di Stefano Vignoli

I residenti fiscali in Italia che detengono investimenti immobiliari e mobiliari all’estero non affidati in gestione o amministrazione ad intermediari residenti, sono chiamati a versare il saldo Ivie e Ivafe 2021 e il primo acconto 2022 (salvo la possibilità di versare entro il 22 agosto, in quanto il 20 cade di sabato, con la maggiorazione dello 0,40%).

L’acconto

L’acconto Ivie e Ivafe è dovuto in misura pari al 100% e può essere calcolato su base storica o con metodo previsionale e il primo acconto è pari al 40%, ovvero al 50% per i “soggetti Isa”.

Per il secondo anno consecutivo sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali (incluso trust e fondazioni) e le società semplici ed enti equiparati. Non risultano invece debitori ai fini Ivie e Ivafe, in base al dettato normativo, le società in nome collettivo e in accomandita semplice malgrado le istruzioni ai modelli dichiarativi Redditi 2022 individui tra i soggetti passivi la generalità delle società di persone. Dalle imposte dovute sono scomputabili le imposte patrimoniali, di ugual natura, versate all’estero (ad esempio taxe fonciere e Ifi per l’Ivie relativa agli immobili in Francia; per la lista completa si veda la tabella 1 della circolare 28/E/2012).

Per i neo-residenti (anche stranieri) valgono le consuete regole: chi è iscritto all’anagrafe, ovvero residente o domiciliato in Italia per almeno 183 giorni è soggetto passivo (anche ai fini) Ivie e Ivafe per l’intero periodo di imposta 2021; chi è arrivato dopo il 2 luglio 2021 diventa residente fiscale in Italia soltanto nel 2022 ed è pertanto esonerato dagli obblighi di versamento e dichiarativi per il 2021.

Restano inoltre esclusi da Ivie e Ivafe i contribuenti che aderiscono al “regime dei Paperoni” previsto dall’articolo 24 bis del Tuir e al regime dei pensionati (articolo 24 ter). Le imposte devono essere liquidate nel modello RW del modello Redditi anche da parte dei contribuenti che presentano il 730.

Ivie

Per quanto riguarda l’Ivie (articolo 19 commi 13-17 del Dl 201/2011) l’imposta è dovuta dai proprietari e dai titolari di altri diritti reali sugli immobili proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso in riferimento agli immobili all'estero a qualsiasi uso destinati. Come per l’Imu è pertanto soggetto passivo l’usufruttuario, mentre non lo è il nudo proprietario con la differenza che mentre l’usufruttuario è tenuto a versare l’intera Imu dovuta sull’immobile, per i beni all’estero l’Ivie sarà dovuta sul solo valore dell’usufrutto dichiarato nell’atto.

Altro tratto comune all’Imu riguarda la possibilità di beneficiare dell’esenzione per l’abitazione principale ovvero con aliquota ridotta dello 0,4% e detrazione di 200 euro se immobile classificabile (in base ai parametri italiani) come A/1, A/8 e A/9. Da un punto di vista pratico paiono comunque limitati i casi in cui la residenza fiscale italiana sia compatibile con il possesso di un’abitazione principale all’estero.

L’Ivie è dovuta nella misura dello 0,76%, salvo il caso in cui l’imposta dovuta sia inferiore a 200 euro. La base imponibile a cui applicare lo 0,76% è il valore degli immobili pari - per i Paesi Ue o See che garantiscono un adeguato scambio di informazioni - al valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese estero anche per gli immobili oggetto di eredità o donazione. In mancanza di valore catastale si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Per chi ha casa a Londra l’Ivie potrebbe rivelarsi molto più salata nel 2021: tra gli effetti fiscali della Brexit vi è l’impossibilità, dal 1° gennaio 2021, di fare riferimento alla Council tax per determinare la base imponibile ai fini Ivie dovendo invece applicare lo 0,76% al costo di acquisto o al valore di mercato.

Ivafe

Ai fini Ivafe, per i prodotti finanziari detenuti all’estero si applica invece l’aliquota dello 0,2%, salvo per i libretti di risparmio e conti correnti costituiti all’estero che, se hanno giacenza media complessiva (pro quota) almeno pari a 5.000 euro versano l’importo fisso di 34 euro (100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche), fermo restando l’obbligo di compilazione del quadro RW se il saldo supera i 15.000 euro durante il periodo di imposta.

La base imponibile Ivafe è data dal valore di mercato dei prodotti finanziari al termine del periodo di imposta (o del periodo di detenzione) ed è dovuta in base ai giorni di possesso.

Non sono soggetti all’Ivafe i metalli preziosi e le valute estere (incluso Bitcoin e le altre valute virtuali), nonché le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli e i finanziamenti soci.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©