Imposte

Impatriati, estensione vincolata al versamento (senza chance di correzioni)

Entro il 30 giugno alla cassa per estendere l’agevolazione per altri cinque anni. L’assenza o l’insufficienza del versamento determina l’esclusione dalla proroga e non è regolarizzabile

Per poter usufruire dell’agevolazione per gli impatriati prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 per altri 5 anni, i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2018 devono effettuare il versamento della somma prevista entro il prossimo 30 giugno nonché richiedere al proprio datore di lavoro che riconosca l’applicazione del beneficio in sede di effettuazione della ritenuta.

In linea generale, possono avvalersi della proroga (articolo 1, comma 50, della legge 178/2020):

• i cittadini italiani che siano stati iscritti all’Aire (e quindi la proroga è preclusa a coloro che non si siano mai cancellati dall’Apr indipendentemente dal fatto che possano dimostrare la loro residenza all’estero nei due anni precedenti il rientro in Italia ai sensi di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni);

• i cittadini di Stati membri dell’Unione europea; che abbiamo trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 risultando già, alla data del 31 dicembre 2019, beneficiari del regime fiscale agevolato.

Non possono, quindi, usufruire della proroga i cittadini extra-comunitari, ancorché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime agevolato. In applicazione del principio di non discriminazione di cui all’articolo 12 dell’accordo Brexit, qualora in possesso dei requisiti richiesti (vedi infra), possono, invece, usufruire dell’estensione dell’agevolazione anche i cittadini britannici (risposta delle Entrate 172/2022).

Relativamente al presupposto di «risultare beneficiari» del regime agevolato al 31 dicembre 2019 si ritiene che lo stesso debba intendersi nel senso che, a tale data, il soggetto richiedente la proroga fosse effettivamente in possesso dei requisiti richiesti anche se, per qualsiasi ragione, in quell’anno non ne abbia goduto. Si pensi al soggetto rientrato e residente in Italia dal 2018 ma che, fino al 2020, in conseguenza delle numerose trasferte fatte all’estero in quegli anni, non avesse il requisito relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia. Tale soggetto, come previsto dalla circolare 17/E/2017, avrà quindi cominciato ad usufruire dell’agevolazione dal 2020, ma poiché gli anni “persi” concorrono ugualmente al computo del quinquennio lo stesso, qualora in possesso dei requisiti per la proroga, eserciterà l’opzione pagando quanto dovuto entro il prossimo 30 giugno.

La misura dell’agevolazione

Al permanere della residenza in Italia, per tutto il secondo quinquennio, le imposte sono dovute sul 50 % del reddito imponibile in presenza di almeno un figlio minorenne o dell’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Il reddito imponibile si riduce al 10% qualora il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Le modalità di esercizio

Come specificato dal provvedimento del marzo 2021 (provvedimento 60353), per effettuare la proroga occorre versare in unica soluzione tramite modello F24, senza possibilità di compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997, un importo pari al:

• 10% dei redditi prodotti in Italia e già «oggetto dell’agevolazione» relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il soggetto, in quel momento, ha almeno un figlio minorenne, «o» è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione. In mancanza dell’acquisto nel termine indicato, il soggetto dovrà restituire il beneficio addizionale fruito (e quindi, a partire dal 6° anno di permanenza in Italia pagare le imposte sul 100% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia) senza tuttavia pagare le sanzioni dovute al minore versamento dell’imposta;

• 5% in presenza di tre figli minorenni «e» l’acquisto di un immobile di tipo residenziale con le stesse modalità viste sopra. In questo caso, la presenza della congiunzione «e» anziché della disgiunzione «o» relativamente al presupposto dell’acquisto della casa fa ritenere che, a differenza della prima ipotesi, per usufruire del prolungamento dell’agevolazione sia necessario non solo avere tre figli a carico o in affido preadottivo, ma anche che sia necessario l’acquisto di una unità immobiliare di tipo residenziale.

Il termine

Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione e non prima (risposte a interpello 703/2021 e 383/2022) e inoltre, l’assenza o l’insufficienza del versamento determina l’esclusione dalla proroga e non costituisce violazione “regolarizzabile” né con il ravvedimento ordinario né con quello speciale (circolare n. 6/E/2023).

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