Imposte

Importazione a San Marino, la natura comunitaria dei beni va sempre provata

Per le cessioni dal Titano verso la Ue possibile ricorrere a un rappresentante fiscale

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Per le cessioni di beni da un operatore di San Marino nei confronti di cessionari Ue, è possibile servirsi di un rappresentante fiscale in Italia. Inoltre, per le importazioni in territorio sammarinese di merci provenienti da paesi comunitari, è sempre necessario un documento che provi il fatto che si tratta di beni immessi in libera pratica nel territorio unionale. Sono queste le precisazioni contenute nella risposta a interpello 14/2022 a fronte di un’istanza dalla quale pare desumersi che la posizione del rappresentante fiscale non sia direttamente coinvolta nella movimentazione dei beni.

Trattando della vendita a soggetti comunitari, le Entrate richiamano la risoluzione n. 123/E/2009 nella quale è precisato che, per configurare l’operazione come un’importazione in Italia (da trattare con le regole del decreto sull’interscambio italo-sammarinese; ora Dm 21 giugno 2021) cui segue una cessione a soggetto Ue, occorre che il rappresentante fiscale assuma un ruolo attivo (in senso fisico) tanto nell’importazione quanto nella successiva cessione intraUe.

In aggiunta, la risposta precisa che, quando le merci provenienti da altri Stati Ue sono spedite “con trasporto diretto” a San Marino, si deve disporre di documenti relativi alla posizione doganale comunitaria dei beni (documenti di transito comunitario interno, T2 oT2F, oppure documenti che provano il carattere comunitario delle merci, T2L o T2LF o equivalenti), indipendentemente dall’intromissione (in senso fiscale) del rappresentante.

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