Importazione a San Marino, la natura comunitaria dei beni va sempre provata
Per le cessioni dal Titano verso la Ue possibile ricorrere a un rappresentante fiscale
Per le cessioni di
Trattando della vendita a soggetti comunitari, le Entrate richiamano la risoluzione n. 123/E/2009 nella quale è precisato che, per configurare l’operazione come un’importazione in Italia (da trattare con le regole del decreto sull’interscambio italo-sammarinese; ora Dm 21 giugno 2021) cui segue una cessione a soggetto Ue, occorre che il rappresentante fiscale assuma un ruolo attivo (in senso fisico) tanto nell’importazione quanto nella successiva cessione intraUe.
In aggiunta, la risposta precisa che, quando le merci provenienti da altri Stati Ue sono spedite “con trasporto diretto” a San Marino, si deve disporre di documenti relativi alla posizione doganale comunitaria dei beni (documenti di transito comunitario interno, T2 oT2F, oppure documenti che provano il carattere comunitario delle merci, T2L o T2LF o equivalenti), indipendentemente dall’intromissione (in senso fiscale) del rappresentante.