Importazioni, Iva detraibile con la copia di cortesia della dichiarazione doganale
Dal 9 giugno la compilazione della bolletta diventa totalmente dematerializzata. Aumentano i soggetti abilitati alla presentazione telematica dei modelli
Da giovedì 9 giugno, al via le nuove dichiarazioni doganali di importazione, con i nuovi tracciati da H1 ad H5 pronti per rivoluzionare il sistema di introduzione nel territorio Ue dei beni provenienti da paesi terzi. In questo senso, declinando il dato normativo e privilegiandosi l’avanzamento tecnologico ed informatico nel tempo maturato, l’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) fornisce una rapida ed ulteriore guida per gli operatori con la circolare 22/D/22, che si affianca tuttavia alle pagine web già dedicate da tempo all’argomento. Inoltre, con la determinazione direttoriale 234367 del 3 giugno 2022, Adm in accordo con l’agenzia delle Entrate, approva, risolvendo finalmente un problema sollevato da più parti, il modello contabile che verrà messo a disposizione dell’importatore e del dichiarante per la detrazione dell’Iva.
Anzitutto, la circolare affronta il perimetro applicativo: i nuovi tracciati (H1-H5) valgono per le importazioni ordinarie e quelle di vincolo a regimi speciali come il deposito, l’ammissione temporanea o il perfezionamento attivo, oltre a quelle di introduzione da territori fiscali speciali. Il tutto, in un contesto dove il regime super semplificato dell’H7, dedicato ai bassi valori ed all’e-commerce è già in vigore dallo scorso anno.
Sul piano compilativo, un punto di primario interesse attiene all’individuazione dei soggetti della dichiarazione. In effetti, si procede ora ad uno step ulteriore che supera il tradizionale approccio che vede coinvolti nella bolla un importatore/destinatario ed un dichiarante/rappresentante. Più compiutamente, ma con spazi che meritano alcune riflessioni ulteriori, si individuano ora:
importatore;
dichiarante, che è la persona che presenta la dichiarazione e che coincide con l’importatore se agisce direttamente oppure può essere un intermediario agente in rappresentanza dell’importatore;
e rappresentante doganale, che è qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per la presentazione della dichiarazione e per altri atti e formalità.
Spazio poi alle semplificazioni. Per esempio, nelle dichiarazioni di vincolo al deposito, si può evitare il riferimento alla massa lorda, rinviando il dato del netto all’estrazione (tuttavia da riconciliare). Ancora, si certifica l’eliminazione del documento DV1, in effetti da sempre inutile visto che i dati di valore sono già esplicitati nella bolla doganale. Inoltre, si aggiunge il tema degli svincoli, che possono essere integrali, per operazioni, oppure per singoli, quando questa è composta da molteplici beni, senza fermare tutta l’operazione in caso di una difformità.
Restando invariato il regime per accertamento e sanzioni, cambiano però i riferimenti Dau (ora con Mrn) e il tema della conservazione dello stesso. I tracciati sono firmati digitalmente, autentici ed integri, mentre la Dogana metterà a disposizione dell’importatore e del dichiarante appositi prospetti di riepilogo (copia di cortesia della bolla doganale) validi ai fini contabili e per l’esercizio della detrazione Iva all’import.