Contabilità

Importi da indicare in conto economico tra le voci dei ricavi

I contributi non concorrono a formare il reddito né la base imponibile Irap

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di Paolo Meneghetti

Nella gestione contabile dei crediti d’imposta, vista l’emergenza del caro-bollette, i bonus energia occupano un ruolo di primo piano. Indipendentemente dalle norme di riferimento e dai criteri con cui si calcolano i tax credit, si tratta in ogni caso di proventi che:

vanno imputati a conto economico per competenza;

non concorrono a formare la base imponibile reddituale, né quella ai fini Irap;

sono utilizzabili in compensazione entro una certa data, o possono essere oggetto di cessione a terzi.

L’incremento di ricavi

Il primo tema da analizzare è l’imputazione nel conto economico: argomento che richiede qualche riflessione. Non c’è dubbio, infatti, che stiamo parlando di una misura tendente a ridurre l’incidenza del costo energetico sul bilancio delle imprese. Ma ciò comporta che la contabilizzazione debba rappresentare una riduzione di costo o un incremento di ricavi? Sotto tale profilo, è preferibile indicare il provento tra i ricavi nella voce A5 del conto economico, qualificandolo come contributo in conto esercizio. E ciò per due motivi:

1 la soluzione è suggerita dal documento Oic 12, che a proposito dei contributi in conto esercizio comprende sia quelli che integrano i ricavi sia quelli che riducono il costo, a condizione che si tratti di costi dell’area B del conto economico; poiché se si trattasse di contributi in riduzione di interessi passivi essi andrebbero invece contabilizzati a diretta riduzione della voce C17;

2 il credito d’imposta energia, nei vari decreti che l’hanno istituito, presenta un elemento costante: la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e della base Irap. E per attuare tale principio, è certamente preferibile rilevare il tax credit come provento, con la conseguente variazione diminutiva nel modello Redditi, piuttosto che eseguire una variazione diminutiva riferita a un costo che – in quanto nettizzato del contributo – comporterebbe l’assenza di imputazione a conto economico della stessa quota di contributo (il che potrebbe creare problemi in tema di principio di derivazione).

Il costo finanziario

Il credito d’imposta energia è anche cedibile a terzi, a un corrispettivo che sarà verosimilmente inferiore al valore nominale del credito stesso, generandosi pertanto un costo rappresentato dal differenziale negativo. Tale differenziale dovrebbe essere considerato quale costo di natura finanziaria da indicare alla voce C17 del conto economico (così, peraltro, ci si comporta con la cessione di altri crediti d’imposta da parte delle imprese, come nel caso del superbonus).

A riguardo, va sottolineato che per le società di capitali che sottopongono la deduzione degli interessi passivi al vaglio del 30% del Rol (reddito operativo lordo), lo sconto sul credito è da considerarsi quale onere finanziario a tutti gli effetti, così come affermato in dottrina dalla circolare Assonime 46/09 (al paragrafo 4.1). Quindi va sommato agli interessi passivi e agli oneri finanziari per determinare la quota deducibile nell’esercizio.

Per i soggetti Irpef, invece, la deducibilità degli interessi passivi è disciplinata dall’articolo 61 del Tuir, in forza del quale sarebbe necessario determinare una percentuale di deduzione pari al rapporto tra i ricavi imponibili e l’ammontare complessivo di ricavi e proventi. Ma anche in questo caso la norma è sterilizzata dai vari decreti istitutivi del credito energia, i quali dichiarano esplicitamente che il credito d’imposta non rileva ai fini dell’articolo 61 del Tuir. E una disposizione simile ricorre anche ai fini del rapporto di deducibilità delle spese (ex articolo 109 del Tuir).

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