Adempimenti

Impossibile riportare le perdite da rimanenze

di Gian Paolo Tosoni

Dal 2017, i soggetti in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa. Il criterio riguarda le principali operazioni attive e passive (vendite, prestazioni di servizi, acquisti). Per le altre componenti resta, invece, valido il criterio di competenza e concorrono a formare il reddito in base alle attuali regole.

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In base all’articolo 1, comma 18, della legge 232/2016, nel determinare il reddito per il 2017, devono essere dedotte per intero dal reddito le rimanenze finali rilevate, secondo il principio di competenza, al 31 dicembre 2016. Per molte imprese ciò potrebbe far emergere una perdita consistente nel 2017 che però non può essere dedotta negli anni successivi (articolo 8 del Tuir). Quindi le imprese con molte rimanenze finali, dal 2018, dichiareranno redditi fiscali elevati non corrispondenti al risultato reale.

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Un altro nodo da sciogliere è quello di come debbano essere trattate le spese di manutenzione diverse da quelle imputate a incremento del bene a cui si riferiscono. Infatti, in base all’articolo 102, comma 6, del Tuir, queste spese sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute per la parte fino al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, mentre per la parte eccedente sono deducibili in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Ma da quest’anno queste spese di manutenzione dovrebbero essere deducibili con il criterio di cassa.

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La deducibilità dei canoni dei beni acquisiti in leasing sconta lo stesso problema delle spese di manutenzione. Restano infatti validi i limiti fissati dall’articolo 102, comma 7, del Tuir, ma è dubbio se i canoni debbano essere dedotti con il criterio di cassa oppure di competenza.

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