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Imposta sulle assicurazioni, acconti e crediti trasferiti alla società conferitaria

Le risposte a interpello 178 e 181 stabiliscono che l’obbligo di versamento sia a carico della beneficiaria del riassetto aziendale

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di Alessandro Germani

A seguito del conferimento del business assicurativo italiano la conferitaria, che potrà includere i crediti per l’imposta sulle assicurazioni nella propria denuncia annuale, avrà l’obbligo degli acconti per il 2021. Questa è la sintesi delle risposte a interpello 178 e 181 delle Entrate diffuse il 16 marzo.

Dopo una complessa riorganizzazione internazionale motivata anche dalla Brexit, il business assicurativo locale viene trasferito ad entità che operano in regime di stabilimento (branch) e in libera prestazione di servizi (Lps). Il negozio inglese si traduce in un conferimento in Italia, a fronte del quale la conferente cessa la propria attività, che verrà proseguita dalla conferitaria. L’Agenzia richiama la risposta n. 548 del 2020 confermando la liceità, anche in base a pronunce giurisprudenziali, circa il trasferimento del credito Iva (o dell’imposta sulle assicurazioni nel caso di specie) in ipotesi di conferimento. Ciò comporta che il credito per contributo antiracket residuo e l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni residuo per l’anno 2020 riferibili al business Italiano versati dalla conferente possono essere trasferiti alla società conferitaria senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70 del Rd 2440 del 1923, ma solo con un’apposita comunicazione all’ufficio competente secondo il provvedimento delle Entrate 14723/2013. La conferitaria potrà poi includerli nella propria denuncia annuale per l’anno di imposta 2020. Per ciò che concerne invece l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021, da versare entro il 16 novembre 2020, l’Agenzia conferma che la conferente non sarà più tenuta a versarlo in quanto lo stesso è legato alla sussistenza di un business assicurativo con riferimento all’anno d’imposta per il quale il versamento dell’acconto viene effettuato. Quindi venendo meno il business per il 2021 l’acconto non sarà più dovuto. E in questo l’Agenzia conferma la tesi dell’istante. Tuttavia aggiunge che l’acconto dovrà però essere versato dalla società conferitaria che, per effetto dell’operazione straordinaria, acquisisce, con effetto successorio, anche i contratti di assicurazione, i cui premi costituiscono il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni.

La risposta appare coerente anche rispetto alla recente n. 140 del 3 marzo 2021, in cui, invece l’Agenzia aveva confermato la non debenza dell’acconto per la compagnia istante. Ma ciò rispondeva, rispetto al caso della risposta diffusa il 16 marzo, al fatto che per il 2021 veniva meno l’esercizio di attività assicurativa in Italia a seguito di run off ovvero di cessazione del business assicurativo.