Imposte

Imposta concorsi e scommesse per il centro che trasmette i dati

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di Luca Benigni e Marco Tiberti

L'imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse (Iucs) è dovuta anche dai centri scommesse che agiscono in ambito nazionale quali Centri trasmissione dati (Ctd) prestando servizi accessori a favore dei bookmakers comunitari non titolari di una concessione in Italia. Intanto le scommesse sono sempre da ritenersi accettate in Italia e non presso il server estero del bookmaker. Poi la raccolta delle giocate investe ciascun gestore interno, senza distinzione di nazionalità, delle medesime responsabilità fiscali. Questa la conclusione della Ctr Lazio con la sentenza 2859/16/2017 (presidente Zaccardi, relatore Savo Amodio).

La vicenda
Un imprenditore individuale, esercente un centro scommesse, viene accertato dall’agenzia delle Dogane per il 2009, che gli contesta il mancato versamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse per un importo di circa 50mila euro. Secondo l’Amministrazione i servizi prestati dal contribuente, consistenti nell’elaborazione e trasmissione dei dati delle scommesse a favore di un bookmaker comunitario, prevedono l’incasso e la detenzione temporanea delle giocate di spettanza dello stesso bookmaker.
Il contribuente ricorre con due motivi:
1) l’attività esercitata non determina la gestione della giocate ed è assimilabile ad un Centro trasmissione dati (Ctd) perché mancano la struttura decisionale ed organizzativa e l’assunzione del rischio di impresa, entrambi fattori imputabili al bookmaker;
2) la mera raccolta delle giocate, in base alla normativa comunitaria, non costituisce autonomo fattore generatore di imposta.

L’Amministrazione resiste. A suo avviso, la prestazione viene resa in ambito nazionale ed è dunque territorialmente rilevante in Italia in capo al contribuente anche ai fini del perfezionamento del contratto di scommessa, indipendentemente dal fatto che il bookmaker comunitario sia stabilito in altro Stato. Inoltre non conta neppure la normativa comunitaria in quanto la norma interna equipara fiscalmente tutti i gestori dei centri scommesse.

La decisione
Entrambi i giudici di merito danno torto al contribuente. Secondo la Ctr, nel caso di un bookmaker comunitario che agisce in Italia attraverso locali aperti al pubblico gestiti da soggetti terzi nazionali, le scommesse sono sempre da ritenersi accettate in Italia e non presso il server estero del bookmaker, perché, ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo di imposta chiunque gestisca, con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi ubicati anche all’estero i concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. E l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non è in contrasto con la normativa comunitaria, perché la raccolta delle giocate investe ciascun gestore delle medesime responsabilità fiscali senza distinzione di nazionalità.

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