Imposte

Imposta differita anche per il contratto estimatorio

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di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

Dal 1° gennaio 2020 i beni inviati e consegnati all’interno della Ue al cliente/depositario che restano di proprietà del fornitore/depositante comunitario non costituiscono cessione intra-Ue fino al prelievo o vendita da parte del cliente/depositario. Ciò discende dall’entrata in vigore degli articoli 17-bis, 243 par. 3 e 262 par. 2, della direttiva 2006/112/Ce, introdotte dalla direttiva 2018/1910/Ue, e dal nuovo articolo 54-bis del regolamento UE 282/2011 introdotto dal regolamento UE 2018/1912.

Le citate disposizioni contengono la disciplina del contratto di call-off stock , solitamente equiparato al contratto di consignement stock dalle Entrate (si veda Sole 24 Ore del 9 dicembre 2019) nonché al contratto estimatorio disciplinato dagli articoli 1556, 1557 e 1558 del Codice civile.

Le «Explanatory Notes on the EU VAT changes (“2020 Quick Fixes”)», pubblicate lo scorso dicembre, al paragrafo 2.2., definiscono i «call-off stock arrangements» come la situazione in cui un soggetto passivo spedisce (o trasporta) beni presso un deposito in un altro Stato Ue, destinati a un acquirente già designato, la cui identità e il cui identificativo Iva sono noti al momento della spedizione (o del trasporto) dei beni e il quale ha diritto di prelevare i beni dal deposito a cui gli stessi sono stati spediti a propria discrezione, concretizzando nel prelievo il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà dei beni.

Secondo le nuove disposizioni quindi, non realizza una cessione di beni intra-Ue il mero trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa, in un deposito sito in altro Stato Ue in regime di call-off stock in quanto il reale momento impositivo sarà differito al successivo prelievo dei beni dal deposito. Va precisato che ai sensi dell’articolo 17-bis della direttiva, il mero trasferimento dei beni oggetto del contratto di call-off stock diventa cessione intra-Ue, al più tardi, trascorsi 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro in cui gli stessi sono stati spediti (o trasportati).

Prima delle nuove disposizioni, mancava nella direttiva Iva una specifica disciplina del contratto e il relativo trattamento non era uniforme all’interno della Ue con la conseguenza che in alcuni Paesi l’invio di beni in un deposito sito in un altro Stato membro, in esecuzione di un contratto di call-off stock, era trattato come una cessione intra-Ue e il cedente era obbligato a identificarsi ai fini Iva nello Stato membro di destino.

Le nuove disposizioni Ue sono in linea con la prassi fino a oggi esistente in Italia. Si ricorda, infatti, che l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 235/E/1996 e la 44/E/2000, aveva chiarito che l’operazione di call-off stock avrebbe realizzato una cessione di beni intra-Ue solo al momento del prelievo dei beni dal deposito.

Considerato che le nuove regole sono applicabili senza una legge di recepimento, si riportano di seguito le condizioni che devono essere soddisfatte al fine di poter applicare la semplificazione introdotta per i contratti di call-off stock:

sia il fornitore sia l’acquirente designato devono essere soggetti passivi;

il fornitore non deve aver stabilito la propria attività né deve avere una sede fissa nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati;

il fornitore deve registrare la spedizione/trasporto dei beni nel registro di cui all’articolo 243, par. 3 (registro movimentazioni unionali);

i beni devono essere trasportati da uno Stato Ue all’altro al fine di essere forniti all’acquirente designato;

il fornitore deve riportare il numero di identificazione Iva dell’acquirente nella dichiarazione Intrastat presentata per il periodo in cui ha luogo il trasporto dei beni;

l’acquirente designato deve essere identificato ai fini dell’Iva nello Stato membro in cui i beni sono trasferiti;

l’identità dell’acquirente e il numero di identificazione Iva devono essere noti al fornitore al momento dell’inizio della spedizione o trasporto;

Soddisfatte tali condizioni e sempre che l’acquirente prelevi i beni dal deposito entro dodici mesi dall’arrivo degli stessi, il cedente realizza una cessione e l’acquirente effettua un acquisto intra-Ue solo al momento del prelievo dei beni dal deposito.

In base a quanto sopra, il call of stock dovrebbe applicarsi anche quando i beni provengono da un terzo soggetto per ordine e conto del cedente. La nuova semplificazione introdotta non copre invece la situazione in cui l’impresa trasferisce beni da uno Stato all’altro senza conoscere l’acquirente designato in quest’ultimo Stato. Di conseguenza, per rientrare nel regime di sospensione, risulterà indispensabile stipulare tra le parti un contratto di call-off stock, in forma scritta, anche a mezzo di scambio di corrispondenza.

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