Adempimenti

Imposta patrimoniale estera deducibile

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di Gian Paolo Tosoni

L’Ivie è dovuta dai soggetti titolari di un diritto reale sull'immobile quali la proprietà, l'usufrutto, la nuda proprietà o altro diritto reale e la base imponibile corrisponde al costo di acquisto, o al valore dichiarato per successione o donazione.

Per gli immobili situati nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Lichtenstein) l’immobile si assume in base al valore catastale.

In assenza di questi dati l'imposta è dovuta sul valore di mercato di fine anno.

L’Ivie è dovuta nella misura del 7,6 per mille ridotta al 4 per mille se l’immobile è adibito ad abitazione principale e rientrante in una categoria accatastabile in Italia A/1, A/8 ed A/9; in questo caso spetta la detrazione di 200 euro. Dal 2016 se l’abitazione principale estera non è di lusso l’Ivie non è dovuta come avviene in Italia per l'Imu prima casa.

Appare improbabile che un soggetto residente in Italia possa possedere una abitazione all'estero ed essere nelle condizioni per ottenere la residenza anagrafica.

Riteniamo quindi che l'unica ipotesi di esenzione possibile sia quando l'abitazione è assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale o cessazione degli effetti del matrimonio.

Dall’Ivie è deducibile l'imposta pagata all'estero di natura patrimoniale che sono elencate nella circolare dell’agenzia delle Entrate 2 luglio 2012, numero28.

Gli immobili situati all'estero producono un reddito diverso che deve essere indicato nel rigo Rl12.

Se il fabbricato è locato il reddito viene dichiarato nella misura in cui risulta imponibile nello stato estero; qualora il canone di affitto non venga tassato nel luogo in cui viene prodotto, il reddito deve essere dichiarato in Italia nella misura del 85% del canone risultante in contratto.

Si detrae l’imposta pagata all’estero nel rigo Rn29. Se il fabbricato è tenuto a disposizione si dichiara la rendita catastale o simile se viene dichiarata allo Stato estero, ma in questo caso il reddito non concorre a formare il reddito imponibile essendo soggetto a Ivie e lo si riporta nel rigo Rn 50, terza casella.

L’Ivafe

La base imponibile per i valori finanziari corrisponde per i titoli negoziati nei mercati regolamentati al valore di quotazione al 31 dicembre al termine del periodo di detenzione; per gli altri titoli si assume il valore nominale o in mancanza il valore di rimborso.

Non rilevano i finanziamenti effettuati alla società estera.

Per i prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria ed acquistati in tempi diversi si deve adottare il cosiddetto metodo “Lifo” e pertanto si considerano ceduti per primi quelli acquistati in data più recente.

L'imposta è dovuta nella misura del 2 per mille ed è detraibile l'imposta patrimoniale versata nello Stato estero sul prodotto finanziario.

Sui conti correnti e libretti a risparmio l'imposta è di 34,20 euro.

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