Imposta di registro al 3% sulla polizza escussa
Il decreto ingiuntivo, ovvero la sentenza ottenuta dal fideiussore nei confronti del debitore a seguito dell’escussione della polizza fideiussore da parte del creditore originario, sconta l’imposta di registro in misura proporzionale, pari al 3% del valore della condanna, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986. A dirlo è la Ctp di Vercelli con la sentenza 95/1/2019 (presidente Carenzo, relatore Cavallari), osservando che l’imposta di registro va versata in misura proporzionale e non fissa, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti a Iva, ma esercita solo un’azione di rimborso di quanto versato.
Questi i termini della vicenda. Sulla sentenza emessa dal tribunale di Vercelli, di condanna del garante al versamento delle somme dovute dal debitore principale, le parti hanno versato l’imposta di registro in misura fissa, dal momento che l’assoggettamento a Iva della prestazione principale e l’operatività del principio di alternatività tra Iva e registro (articolo 40, Dpr 131/1986). L’ufficio ha, invece, emesso avviso di liquidazione recuperando la maggiore imposta di registro che andava pagata in misura proporzionale al 3% della somma riportata in condanna. Secondo l’ufficio, il rapporto originario tra debitore principale e creditore va tenuto distinto dal rapporto di garanzia che lega il garante al creditore, che agisce in regresso nei suoi confronti al fine di vedere realizzato il proprio credito. Questo rapporto, ritiene l’agenzia delle Entrate, è del tutto distinto da quello principale, cui accede.
La tesi dell’amministrazione è stata accolta dai giudici tributari di Vercelli sulla base del principio fissato di recente dalle Sezioni unite della Cassazione nella pronuncia 18520/2019 secondo cui «l’autonomia del negozio tra fideiussore e debitore e quello tra debitore e creditore principale, in relazione a operazione assoggettabile a Iva, comporta che debba essere applicata l’imposta di registro in misura proporzionale sul decreto ingiuntivo ottenuto dal garante per il recupero delle somme dal debitore dopo l’escussione della polizza fideiussoria».
Tale interpretazione appare coerente con l’impianto normativo che regola l’imposta di registro, dove vale l’autonomia dei singoli negozi: essendo l’imposta di registro un tributo sull' “atto” e, dunque, sulla “ricchezza” espressa dall’atto, si deve considerare il singolo negozio giuridico soggetto a registrazione, anziché agli atti ad esso funzionalmente collegati. In tal senso, a nulla rileva il contratto originario tra debitore e creditore principale, a cui accede il contratto di garanzia in forza del quale viene esperita la causa civile, dovendosi considerare la natura della prestazione che sta a fondamento di questo atto di garanzia, che è stato oggetto della controversia civile, portando la condanna del fideiussore al versamento dell’importo garantito. In altri termini, l’accessorietà della fideiussione sarebbe limitata al solo ambito civilistico, rimanendo ai fini della tassazione di registro un atto autonomo rispetto all’obbligazione principale, essendo ininfluente il fatto che la prestazione principale sia soggetta a Iva.