Imposte

Imposta di registro per atti giudiziari con prescrizione «lunga»

immagine non disponibile

di Massimo Romeo

L'imposta di registro per gli atti giudiziari, a differenza delle imposte annuali, non è un’imposta periodica bensì episodica, che esaurisce il proprio presupposto nell’atto giudiziario emesso nei confronti delle parti in causa, coobbligate al pagamento; sia la decadenza che la prescrizione trovano la propria disciplina nell’obbligazione tributaria (imposta di registro) e non nello strumento giuridico utilizzato per farla valere (avviso di liquidazione, cartella di pagamento etc.). Pertanto non sono applicabili i termini prescrizionali quinquennali all’articolo 2948 del Codice civile. Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctr Lombardia 4142/01/2018 (clicca qui per consultarla) in riforma della pronuncia di primo grado.

La vicenda
La controversa questione giunta all’attenzione dei giudici tributari milanesi concerneva l’impugnazione da parte di una contribuente di una cartella di pagamento, scaturente da iscrizione a ruolo da parte dell’ ufficio delle Entrate, per la riscossione dell’ imposta principale di registro in relazione ad una sentenza civile emessa nel giugno del 2008 , in un processo dove la ricorrente era parte in causa convenuta insieme alla controparte, responsabile solidale per l’imposta principale. L’imposta veniva ritualmente liquidata e notificata nell’ aprile 2011; nel 2015 veniva proposto ricorso avverso la successiva cartella di pagamento e la ricorrente eccepiva ,in particolare, che il preteso debito fosse prescritto per decorso del quinquennio, considerando come dies a quo quello di emissione della sentenza e non potendosi evidentemente applicare il termine di prescrizione decennale (2946 del Codice civile) in assenza di actio iudicati; di conseguenza doveva ritenersi che il diritto di credito di cui alla cartella esattoriale si fosse estinto per il decorso del termine quinquennale (articolo 28 delle legge 689/1981). La tesi della prescrizione veniva accolta dalla Ctp milanese.

La sentenza
I giudici regionali , compiendo un’approfondita esegesi della disciplina di riferimento, ribaltano il decisum di primo grado. L’ter logico seguito nella motivazione dalla Ctr nasce dal richiamo delle norme del Testo unico del Registro per poi esplicitare gli istituti della decadenza e della prescrizione applicabili alla fattispecie in esame. Quanto alla decadenza, motiva il Collegio giudicante, l’esercizio del potere impositivo funzionale alla formazione del titolo è sottoposto al termine triennale di decadenza, decorrente dalla richiesta di registrazione.

Sulla prescrizione le successive attività esecutive, invece, sono soggette al termine decennale decorrente da quando l’imposta (principale o principale postuma) debba ritenersi «amministrativamente definitiva» (per mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione) o «passata in giudicato» (per avere esaurito l’iter giudiziario).
Entrambi gli istituti trovano la propria disciplina nell’ obbligazione tributaria (imposta di registro) e non nello strumento giuridico utilizzato per farla valere (avviso di liquidazione, cartella di pagamento etc.).

Da queste premesse la Ctr , sotto il profilo della decadenza, evidenzia la tempestività dell’atto presupposto ( l’avviso di liquidazione dell’imposta principale) in quanto ritualmente notificato nel triennale termine decadenziale che decorre dalla richiesta di registrazione per l’imposta principale; per quanto concerne il computo della prescrizione il dies a quo non decorre dall’emissione della sentenza (2008), bensì dalla liquidazione dell’imposta principale (2011), comunque incontrovertibilmente idoneo ad interrompere qualsiasi termine prescrizionale.

L’ imposta di registro dovuta per il caso di specie, puntualizzano i giudici regionali, a differenza delle imposte annuali, non è un’imposta periodica bensì un’imposta episodica, che esaurisce il proprio presupposto nell’atto giudiziario emesso nei confronti delle parti in causa, coobbligate al pagamento. Pertanto non sono applicabili i termini prescrizionali quinquennali all’articolo 2948 del Codice civile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©