Controlli e liti

Imposta di registro, quando la volontà delle parti prevale sulle «riqualificazioni» dell’Agenzia

di Gian Paolo Tosoni

Un freno alla riqualificazione generalizzata dagli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate viene dalla Commissione tributaria regionale di Bologna con la sentenza del 28 marzo 2017 n. 1148.
La questione riguardava la locazione di due lastrici solari per l'installazione di un impianto fotovoltaico. In sede di registrazione del contratto di locazione era versata erroneamente l'imposta di registro del 8% come se si trattasse di trasferimento di diritto reale, mentre invece trattandosi di normale contratto di locazione l'imposta di registro doveva essere applicata nella misura del 2%. Quindi il locatore chiedeva il rimborso della differenza e per tale ragione si instaurava il contenzioso tributario.

La tesi delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate rifiutava il rimborso, supportata successivamente anche dalla decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale, in quanto in base all'articolo 20 del Dpr 131/1986 la fattispecie rientrava più specificatamente nella costituzione di diritto di superficie (articolo 952 del codice civile). In questa ipotesi l'imposta di registro era correttamente applicata con la aliquota dell'otto per cento.

E della Ctr
La Ctr, contrariamente a quanto stabilito dai giudici provinciali, sosteneva la tesi del contribuente affermando che non necessariamente le parti avessero inteso costituire un diritto di superficie per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Infatti le parti, nel rispetto della autonomia contrattuale prevista dal nostro ordinamento, hanno liberamente e legalmente stipulato un contratto di affitto. Ne può l'Agenzia intervenire nella volontà delle parti.
L'intenzione dei contraenti è stata quella di stipulare un contratto di affitto di per sé sufficiente a consentire la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Si ricorda che il Gestore dei servizi elettrici (Gse) che eroga l'incentivo, riconosce la legittimità del contratto di affitto per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Se le parti avessero voluto costitute un diritto di superficie avrebbero dovuto predisporre un contratto ben più complesso con l'intervento di un notaio, trattandosi del trasferimento di un diritto reale.
Secondo il giudici regionali non può l'amministrazione finanziaria impedire al contribuente di usufruire di una forma contrattuale perfettamente legittima imponendogli di stipulare un contratto con effetti giuridici del tutto diversi al solo fine di ottenere un maggior onere fiscale.

Conclusioni
Quindi non è possibile riqualificare un contratto di affitto quale costituzione di un diritto di superficie
Nella fattispecie le parti contraenti, che hanno voluto stipulare un contratto di affitto, hanno rispettato il dettato normativo in quanto tale forma contrattuale corrisponde all’intrinseca natura e agli effetti giuridici prodotti dall'atto rendendo quindi inapplicabile la presunzione dell'articolo 20 del Dpr 131/1986 sull'imposta di registro.
Un dispositivo molto chiaro e illuminante che da un lato rispetta la volontà contrattuale delle parti e dall'altro ammonisce l'Agenzia delle Entrate di non riqualificare a piacimento gli atti al solo fine di ottenere gettito. Non è possibile per i contribuenti subire in continuazione le riprese fiscali afferenti la riqualificazione degli atti, in quanto l'Agenzia mira agli effetti economici dell'atto non rispettando invece la natura giuridica degli atti medesimi.

Ctr Bologna, sentenza n. 1148/2017

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