Imposta di successione, calcolo sugli immobili in Italia per il residente all’estero
La risposta a interpello 206/2020: solo per i profili civilistici si seguono le regole del Paese straniero
La successione ereditaria della persona fisica residente in Francia, comprendente anche beni immobili ubicati in Italia, è regolata dal diritto francese per i profili civilistici e dal diritto italiano per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di successione riferita alla trasmissione dei beni immobili esistenti in Italia. È questa, in sintesi, la sostanza della risposta a interpello 206 del 9 luglio 2020.
Il caso esaminato dalle Entrate presentava la particolarità che, con un contratto di donazione tra coniugi, stipulato in Francia, il marito (poi deceduto) aveva donato alla moglie (nel caso in cui costei gli sopravvivesse) l’universalità dei beni che sarebbero stati di proprietà del marito stesso alla data del suo decesso, salvo riduzione in presenza di figli o loro discendenti (insomma, una fattispecie probabilmente inammissibile in Italia). La figlia di detti coniugi aveva poi espresso il proprio consenso all’esecuzione delle suddette disposizioni di liberalità del padre deceduto, in favore della madre, rinunciando alla propria riserva ereditaria.L’Agenzia osserva che la materia della disciplina civilistica applicabile alla successione a causa di morte è contenuta negli articoli 21 (e seguenti) dal regolamento Ue 650/2012: da tale normativa si deriva che la legge applicabile alla successione ereditaria è quella emanata dallo Stato nel quale «il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte». Quindi, ogni aspetto inerente all’individuazione dei successori e delle attribuzioni a essi spettanti è disciplinato dalla legge del luogo di residenza del defunto.
Altro è il tema fiscale: la legge italiana (articolo 2, comma 2, del Dlgs 346/1990) sancisce che per la tassazione della trasmissione ereditaria di persona fisica non residente in Italia, si ha riguardo solamente ai beni “esistenti” in Italia. Tra l’altro, tra Italia e Francia vige una apposita convenzione contro la doppia imposizione (ratificata con legge 708/1994) in base alla quale i beni immobili esistenti in Italia, già di titolarità di un defunto residente in Francia, sono imponibili solo in Italia (e viceversa, per gli immobili in Francia di de cuius residente in Italia). Quindi, una volta stabilito, dalla legge francese chi siano gli eredi e cosa ereditino, l’Italia applica l’imposta di successione ai soli beni esistenti in Italia.