Controlli e liti

Imposta di successione, irrilevanti per la franchigia le donazioni del defunto

La sentenza 157/2/2022 della Ctp Firenze ha ritenuto del tutto abrogato il cumulo del valore attualizzato delle donazioni in vita con la massa ereditaria

I giudici tributari tornano ad occuparsi della permanenza in vita dell’istituto del coacervo (o cumulo) nel tributo successorio. La Commissione tributaria provinciale di Firenze qualifica come irrilevanti, ai fini della franchigia di esenzione dell’imposta sulle successioni, le donazioni del defunto. È questo il principio espresso con la sentenza 157/2/2022, nel solco già tracciato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto del tutto abrogato il cumulo del valore attualizzato del donatum (donazioni in vita) con il relictum (massa ereditaria).

Il caso esaminato

La vicenda contenziosa prende le mosse dall’emissione di un avviso di liquidazione che, ai fini della quantificazione dell’imposta di successione, aveva rideterminato l’entità della franchigia spettante all’erede tenendo invece conto delle donazioni effettuate in suo favore dal defunto. La contribuente ha impugnato l’atto impositivo, eccependo l’illegittimità del maggior prelievo fiscale, posto che il coacervo tra relictum e donatum doveva ritenersi implicitamente abrogato. La Ctp ha accolto le doglianze della ricorrente. In particolare, il collegio fiorentino ha escluso l’applicazione dell’istituto del cumulo delle donazioni pregresse ai fini della determinazione dell’imposta di successione.

I precedenti giurisprudenziali

La decisione si colloca nel quadro di un ampio contenzioso alimentato dall’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria. In dettaglio, l’agenzia delle Entrate ha reputato che la sommatoria tra relictum e donatum, prevista dall’articolo 8, comma 4, del Dlgs 346/1990, continui ad applicarsi, non più per il calcolo della progressività dell’imposta, sistema abrogato dalla legge 342 del 2000 che ha introdotto il regime delle aliquote fisse, ma per verificare la progressiva riduzione della franchigia. Di opinione contraria la Ctp che, nel ribadire la mancanza di una base legale certa, idonea a fondare gli effetti sostanzialmente impositivi prospettati dall’agenzia delle Entrate, richiama i principi espressi dalla Cassazione con le sentenze 2273/2020 e 10255/2020.

La Cassazione aveva inaugurato il suo orientamento già con le sentenze 24940 e 26050 del 2016, con le quali aveva ritenuto tacitamente abrogato l’articolo 8, comma 4, per effetto della soppressione della progressività dell’imposta di successione e donazione (dello stesso tenore poi le pronunce 32830/2018, 32819/2018, 12779/2018, 758/2019, 22738/2020, 727/2021 e la recente ordinanza n. 10172/2022).

Le prospettive

L’orientamento dovrebbe condurre all’abbandono dei contenziosi da parte dell’Agenzia, posto che come visto ormai la giurisprudenza è granitica nell’affermare che vi sono due distinte franchigie, una riferita all’imposta di donazione e l’altra all’imposta di successione, del tutto indipendenti tra di loro.

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