Imposta di successione, obbligazioni del Fondo salva Stati nell’attivo ereditario
Le obbligazioni emesse dal Fondo salva Stati europeo (European stability facility) concorrono a formare l'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione. È questa la conclusione a cui è giunto il Mef nella risposta letta dal sottosegretario Enrico Zanetti al question time presentato dalla deputata Renate Gebhard.
Il dubbio interpretativo in questione è sorto a seguito delle modifiche apportate in materia di imposta sulle successioni e donazioni dalla legge europea 2013-bis, che aveva risolto alcune questioni di incompatibilità tra la normativa italiana ed il diritto dell'Unione europea (si veda Il Quotidiano del Fisco del 30 ottobre 2014 ). Una delle principali novità introdotte in tale occasione riguarda l'inserimento dei titoli di Stato e dagli altri titoli ad essi equiparati emessi da uno Stato appartenente all'Ue o allo See, tra quelli esenti dall'imposta di successione. In base all'interpretazione prospettata dalla deputata, le obbligazioni emesse dal suddetto Fondo salva Stati europeo dovrebbero essere ricomprese nell'elenco dei titoli esenti dall'imposta di successione applicando i principi contenuti nella risoluzione 115 del 1999 (relativa al trattamento fiscale dei buoni postali ai fini dell'imposta di successione), che a sua volta richiama la risoluzione 321639 del 1975. Inoltre, la circolare 11/E/2012 aveva considerato equiparati ai titoli di Stato italiani quei titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Tra gli organismi internazionali contenuti nella circolare, che contiene un elenco non esaustivo, figurano, tra gli altri, la Banca europea per gli investimenti, l'Ocse, la Fao.
Secondo il Mef, considerato che la disposizione a cui fa riferimento la circolare 11/E del 2012 (articolo 12, comma 13-bis, del Dlgs 461/1997) è inserita nell'ambito della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, non è possibile estendere automaticamente i principi in essa contenuti ai fini dell'imposta sulle successioni, che è stata oggetto di modifiche al fine di rimuovere i profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea. In buona sostanza, secondo il Mef, la tassazione ai fini dell'imposta di successione delle obbligazioni emesse dal Fondo salva Stati è quindi in linea con il diritto dell'Unione europa in quanto si tratta di titoli non equiparabili a quelli emessi da Stati Ue o See.
La risposta al question time sulle obbligazioni del fondo salva Stati