Adempimenti

Imprese sociali e forfettari resteranno fuori dagli «Isa»

di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Gli indici di affidabilità fiscale (Isa) sostituiranno gli studi di settore e i parametri contabili dal 2018 per tutti i contribuenti. Non mancano però, anche in questo caso, le cause di esclusione. In primo luogo va detto che, già l’articolo 9-bis del Dl 50/2017, che ha istituito gli Isa, aveva previsto che quest’ultimi non si applicassero ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

• ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

• dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli alle lettere c), d) ed e), o compensi all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

Gli esclusi

Il decreto dell’Economia del 23 marzo scorso (si veda Il Quotidiano del Fisco di ieri ) ha ora fissato per i primi 69 Isa approvati il limite massimo per l’applicazione con soglia pari a 5.164.569 euro (così come, del resto, era già stato previsto per gli studi di settore) stabilendo, altresì, ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici. In particolare si tratta:

■dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

■dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nello stesso Isa, qualora l’importo dei ricavi non rientranti tra quelli di cui all’Isa relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;

■degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 117/2017;

■delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario in base all’articolo 86 del decreto legislativo 117/2017;

■delle imprese sociali disciplinate dal Dlgs 112/2017;

■delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

L’attività prevalente

Il decreto in esame stabilisce, in linea generale che, l’Isa applicabile vada determinato in base all’attività prevalente, che deve essere individuata in quella da cui deriva il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Pertanto, nel caso di esercizio di più attività d’impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente si deve prendere l’insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del medesimo periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.

Le note metodologiche

Dall’analisi delle note metodologiche è altresì possibile verificare come l’indicatore sintetico finale (punteggio da 1 a 10 in scala crescente di affidabilità fiscale per il contribuente) sia essenzialmente il frutto della media matematica di due macro tipologie di indici.

I più importanti sono i 4 indicatori elementari di affidabilità. Il primo è l’indicatore «ricavi per addetto» che misura l’affidabilità dell’ammontare di ricavi che un’impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto. A questo si aggiungono il «valore aggiunto per addetto» e il «reddito per addetto» che misurano la plausibilità delle due grandezze economiche di riferimento (valore aggiunto e reddito) in relazione a ciascun soggetto occupato nell’impresa. Infine, l’ultimo indice riguarda la «durata e decumulo delle scorte», che misura invece la corretta gestione del magazzino. Come si vede, rispetto agli studi di settore, la grandezza di riferimento oggetto di misurazione da parte del nuovo strumento non è più solo legata ai ricavi dichiarati.

A completare il calcolo finale si aggiungono gli indicatori di anomalia, la cui presenza segnala profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore. Quest’ultimi (al contrario di quelli elementari) partecipano al calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale soltanto quando l’anomalia è presente.

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