Impugnazioni incidentali alla prova del contributo unificato
Richiesta di regolarizzazione con la notifica dell’invito al pagamento tramite Pec entro 30 giorni dal deposito dell’atto giurisdizionale soggetto a tassazione
La richiesta della regolarizzazione dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato tributario (Cut) da parte dell'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria avviene mediante la notifica dell’invito al pagamento, a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio eletto, entro 30 giorni dal deposito dell’atto giurisdizionale soggetto a tassazione.
Questo è quanto stabilisce la norma (articolo 248 Dpr 115/2002) e questo è quanto - sostanzialmente - è stato confermato dal Mef in sede di risposta ad uno specifico quesito posto per Telefisco 2023.In particolare, per il ministero dell'Economia e delle Finanze, sebbene detto termine di trenta giorni non sia da considerarsi perentorio, tuttavia, le misure organizzative indirizzate agli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria e gli obiettivi loro assegnati garantiscono l’osservanza del suddetto termine.
Questa risposta, se rapportata a quella del 28 novembre 2022 fornita dal Dipartimento per gli affari di Giustizia del ministero della Giustizia evidenzia una difficoltà operativa sempre maggiore per gli addetti ai lavori (difensori e cancellieri) nell'individuare l'effettiva debenza del contributo unificato in fattispecie particolari, create a volte dalla prassi, a volte dalla giurisprudenza, quali ad esempio quelle delle impugnazioni incidentali “condizionate”.
In tal senso per il Dag, se è vero che il funzionario ha un potere di controllo più pregnante rispetto alla domanda proposta e alla relativa dichiarazione di valore effettuata dalla parte, questo non significa che possa valutare questioni, di natura squisitamente processuali quali ad esempio quelle della riproposizione di motivi pregiudiziali di rito o preliminari di merito non esaminati nel grado precedente e riproposti con impugnazione incidentale (dalla parte risultante vittoriosa nel merito) qualora questi motivi dovessero essere considerati quali implicitamente rigettati.
E proprio per questo è necessario che, un eventuale invito a regolarizzare il contributo unificato, avvenga nei trenta giorni dall'iscrizione del ricorso, dell'appello o del controricorso incidentale, o dell'appello incidentale, in quanto se viene chiesto -sulla base di un nuovo documento di prassi o di un nuovo orientamento giurisprudenziale -una volta che il giudizio è stato già definito con sentenza- inevitabilmente dovrà tenere conto anche dell'esito del giudizio ai fini del pagamento delle spese e degli esborsi sostenuti per il pagamento del contributo unificato. Ma questo comporterà, certamente, una ulteriore attività di valutazione su questioni processuali o di merito, da parte del personale di cancelleria, attività, appunto, esclusa dal Dag (si pensi ad esempio al caso di una soccombenza parziale) e che potrebbe costituire, a sua volta, oggetto di nuovo contenzioso tributario.
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