Imposte

Imu 2022, agevolazione più alta per i pensionati esteri

Solo per quest’anno la riduzione dell’imposta prevista per le unità immobiliari possedute in Italia è al 37,5% (anziché al 50%)

di Giuseppe Debenedetto

Riduzione al 37,5% (anziché al 50%) per le unità immobiliari possedute in Italia da pensionati esteri. È questa un’altra novità per l’Imu 2022, che il 16 giugno chiama i contribuenti a versare l’acconto dell’imposta.

L’agevolazione per i pensionati esteri è stata introdotta dal comma 48 della legge 178/2020, e riguarda dunque l’unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Il comma 743 della legge 234/2021 ha poi stabilito che per il 2022 l’imposta va pagata nella misura del 37,5%, aumentando così l’agevolazione per i pensionati esteri ma soltanto per quest’anno: per cui nel 2023 sarà ripristinata la riduzione del 50 per cento.

Per comprendere la genesi dell’agevolazione, occorre partire dall’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, che dal 2015 considerava direttamente adibita ad abitazione principale (e dunque esente da Imu) una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata o data in comodato d’uso.
Tuttavia, a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Ue, che nel gennaio 2019 aveva intravisto un trattamento potenzialmente discriminatorio in favore di pensionati italiani, con l’introduzione della nuova Imu (legge 160/2019) il legislatore non ha più confermato tale agevolazione.

Chiusa la procedura di infrazione comunitaria, la legge 178/2020 ha reintrodotto dal 2021 una forma di agevolazione per i cittadini residenti all’estero, anche se non si tratta di un esonero totale ma di una riduzione del 50% dell’imposta dovuta (che scende al 37,5% per il 2022), peraltro con alcune modifiche rispetto al passato: non c’è più il riferimento ai cittadini Aire; il contribuente può anche non essere cittadino italiano; e deve trattarsi di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Requisiti e convenzioni internazionali

Con la risoluzione 5/Df dell’11 giugno 2021, il dipartimento delle Finanze ha chiarito che la riduzione d’imposta non può essere concessa indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza «in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia», indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.

Inoltre, per pensione in regime internazionale si intende una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in Paesi Ue, See (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario), Regno Unito, nonché in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Il tutto è consultabile seguendo il link sul sito del Mef, con la precisazione che per il Messico e la Corea non ci sono convenzioni internazionali per cui non è applicabile il regime agevolativo in questione.

È comunque escluso dal regime agevolato il caso in cui la pensione sia maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in questa ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

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