Imu agricola a perimetro ridotto
Ultimi giorni per il versamento della prima rata dell’Imu 2017, ma la scadenza non riguarda i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Iap) relativamente ai terreni agricoli da loro posseduti e coltivati (oppure non coltivati ma rientranti nel contesto della impresa agricola). L’esonero dall’imposta sussiste a condizione che i predetti soggetti siano iscritti nella gestione previdenziale agricola.
Sono alcune le situazioni che rientrano nella esenzione dall’imposta municipale. Il caso più semplice è quello del coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella gestione previdenziale agricola, proprietario e conduttore dei propri terreni agricoli. L’esenzione si estende anche nel caso in cui i proprietari siano più di uno (esempio due fratelli) e in possesso dei requisiti richiesti. In questa fattispecie, la conduzione del terreno in forma associata genera una società semplice, ma il beneficio della esenzione da Imu permane. Ciò in quanto l’articolo 9 del Dlgs 228/2001 dispone che i benefici previsti dalle norme vigenti a favore delle persone fisiche in possesso delle previste qualifiche professionali, si applicano anche ai soci delle società di persone (Dipartimento delle Finanze, circolare n. 3 del 18 maggio 2012).
Un’altra ipotesi di esonero riguarda i terreni posseduti e condotti dalle società aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; tale condizione si verifica se un socio per le società di persone, un amministratore per le società di capitali, o socio e amministratore per le cooperative, sia iscritto nella gestione previdenziale agricola. Queste società ai tempi dell’Ici non avevano alcuna agevolazione in quanto il requisito della iscrizione previdenziale era di natura personale, ma la norma è cambiata con l’introduzione dell’Imu in quanto l’articolo 13, comma 2, Dlgs 201/2011 richiama l’articolo 1 del Dlgs 99/2004 che contempla anche le società (si veda la nota del dipartimento dell’Economia del 23 maggio 2016 e la circolare n. 3/2012). Di parere opposto la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia n. 4 depositata il 10 gennaio 2017; tale pronuncia non è condivisibile in quanto non tiene conto della evoluzione normativa contenuta nel citato Dlgs n. 99/20014 che estende alle società tutte le agevolazioni previste per le persone fisiche e che l’Amministrazione finanziaria ha ampiamente recepito in materia di agevolazioni in materia di imposta di registro.
Infine c’è la questione relativa ai terreni posseduti e coltivati da coadiuvanti coltivatori diretti; tali soggetti sono membri della famiglia diretto-coltivatrice che svolgono come attività principale la coltivazione dei terreni ma che non sono intestati nella conduzione (partita Iva). Si tratta ad esempio del fratello comproprietario del terreno o del coniuge o dei figli che pur essendo proprietari e conduttori del terreno non figurano negli atti relativi alla gestione come ad esempio l’intestazione della partita Iva, Uma e fascicolo aziendale.
Al riguardo si registra l’ordinanza della Corte di cassazione, sesta sezione civile n. 11979 del 12 maggio 2017 la quale nega il beneficio in materia di Ici (si trattava di area edificabile considerata agricola) a un coltivatore diretto coadiuvante in quanto aveva concesso in affitto il terreno al figlio. Applicando il principio espresso dalla Suprema corte non si potrebbe usufruire della esenzione da Imu in presenza di un terreno di proprietà di un coltivatore diretto la cui conduzione è svolta sotto la denominazione di altro familiare. A nostro parere il coadiuvante coltivatore diretto proprietario di un terreno che conduce con tanto di iscrizione previdenziale ha diritto alla esenzione da Imu come precisato anche dal Dipartimento delle Finanze con nota del 23 maggio 2016. Infatti l’esenzione compete ai coltivatori diretti che esplicano la loro attività a titolo principale (articolo 9 del Dlgs n. 504/1992) sul proprio terreno. La norma non richiede altri requisiti. La prova della conduzione diretta la fornisce il pagamento dei contributi previdenziali. Infatti se questi soggetti pagano i contributi previdenziali significa che svolgono effettivamente l’attività di coltivazione dei terreni come richiesto dall’articolo 1 della legge 22 novembre 1954 n. 1136 e confermato dall’articolo 11 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963; queste norme stabiliscono che l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti è obbligatoria anche per gli appartenenti ai nuclei familiari dei coltivatori diretti che si dedicano abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi.