Imu, decorrenza al bivio per l’edificabilità del terreno
Le istruzioni della dichiarazione Imu non sono in contrasto con la sentenza 2901/2017, con cui la Cassazione ha dichiarato che il mutamento della qualifica del terreno agricolo in suolo edificatorio esplica efficacia solo dal primo gennaio dell’anno successivo. Questo perché nelle stesse istruzioni c'è solo il riferimento alla necessità di dichiarare il valore al primo gennaio dell’anno di riferimento. Non vi sarebbe dunque incompatibilità tra i due documenti. La precisazione del Mef alle domande di Telefisco tuttavia non convince a pieno, anche ricordando le istruzioni alla dichiarazione Ici, che ammettevano lo “spezzettamento” della qualifica di terreno edificabile nel corso in un singolo anno d’imposta. Anzi, si impone un ripensamento della questione, anche alla luce degli sviluppi della giurisprudenza di Cassazione.
Le istruzioni della dichiarazione Imu non sono in contrasto con la sentenza 2901/2017, con cui la Cassazione ha dichiarato che il mutamento della qualifica del terreno agricolo in suolo edificatorio esplica efficacia solo dal primo gennaio dell’anno successivo. Questo perché nelle stesse istruzioni c’è solo il riferimento alla necessità di dichiarare il valore al primo gennaio dell’anno di riferimento. Non vi sarebbe dunque incompatibilità tra i due documenti. La precisazione del Mef alle domande di Telefisco tuttavia non convince a pieno.
Va evidenziato che la sentenza 2901 ha affermato per l’appunto che l’attribuzione della qualifica di edificabilità a un terreno agricolo produce effetti dall’anno successivo a quello di adozione dello strumento urbanistico generale. Tanto, alla luce di un duplice ordine di considerazioni:
da un lato, in ragione del fatto che la base imponibile coincide con il valore di mercato al 1° gennaio dell’anno di riferimento. E al primo gennaio dell’anno di mutamento della qualità del suolo lo stesso non è fabbricabile;
dall’altro, in ragione di una asserita, e per vero indimostrata, non frazionabilità dell’obbligazione d’imposta, salvo deroghe espresse.
In realtà, l’obbligazione Ici/Imu è al contrario per sua natura sempre frazionabile, in funzione di ciascun mese di possesso. Si pensi all’area fabbricabile ove si ultimano i lavori di costruzione e si realizza un fabbricato. È indubbio che l’unità immobiliare sarà tassata come area fino alla ultimazione dei lavori e poi come fabbricato da quel momento in poi. Lo stesso dicasi per l’abitazione principale cambiata in corso d’anno.
Senza contare che se davvero la qualifica di area edificabile non può essere “spezzettata” per mese di possesso, allora un’area che perde tale qualità, ad esempio, a febbraio 2019 resta edificabile ai fini Imu per tutto il periodo d’imposta.
In questo senso, erano peraltro chiaramente orientate le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Ici, ove veniva fatto l’esempio del terreno agricolo che diventa edificabile. Si precisava in proposito che il bene dovesse essere assoggettato a imposizione in modo differente, per ciascuna porzione di possesso.
Nelle istruzioni alla compilazione della denuncia Imu è indicato che la dichiarazione va presentata con riferimento all’anno in cui il terreno diventa edificabile. Non vi è cenno al differimento all’anno successivo. Si è dell’avviso che la questione debba essere ripensata, dopo aver verificato se l’orientamento della Corte si consolida oppure no.