Imposte

Imu, paga la società di leasing dopo la scadenza del contratto

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di Massimo Romeo

Il contratto di locazione finanziaria di beni immobili rappresenta il titolo in base al quale si determina la soggettività passiva ai fini Imu e non, invece, sulla base della disponibilità materiale del bene. Infatti, per il legislatore fiscale, la soggettività passiva del locatario finanziario si realizza addirittura quand’anche il bene da concedere non sia ancora venuto ad esistenza (immobili da costruire o in corso di costruzione), anche qualora lo stesso non sia stato consegnato dal concedente all’utilizzatore. Ciò che rileva per il sorgere della soggettività passiva Imu non è l’adempimento della consegna del bene (e di converso per la sua cessazione la riconsegna) ma esclusivamente la sottoscrizione del contratto. Questo il principio affermato dalla sentenza 3512/11/2019 della Ctr Lombardia del 19 settembre scorso.

La vicenda esaminata
Ritorna la questione all’esame dei giudici della Ctr Lombardia che considerano chiaro il dettato normativo da leggersi nel senso che «in caso di risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore» (conforme Cassazione 13793/2019).

La decisione
«Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto» (articolo 9 del Dlgs 23/2011). Questo il precetto che porta i giudici regionali a non avere dubbi circa la soggettività passiva Imu in capo al locatore alla scadenza o alla risoluzione del contratto di leasing finanziario e indipendentemente dalla materiale consegna del bene da parte del locatario.

In concreto, chiosa il collegio, è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non certo la disponibilità materiale del bene. Infatti, per il legislatore fiscale, la soggettività passiva del locatario finanziario si realizza addirittura quand’anche il bene da concedere non fosse ancora venuto ad esistenza (per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione) e pure quand’anche fosse che il bene non sia stato ancora consegnato dal concedente all’utilizzatore, essendo rilevante, per il sorgere della soggettività passiva Imu, non già l’adempimento della consegna del bene (e di converso per la sua cessazione la riconsegna), ma la sola sottoscrizione del contratto (soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula). Richiamando la disciplina civilistica e sovrapponendola a quella fiscale i giudici evidenziano come il momento della cessazione del contratto si determina all’atto del pagamento dell’ultimo canone in base alla durata stabilita nello stesso ovvero, nelle ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, dal momento in cui esso è stato risolto.

Con questa lettura la Ctr ritiene altresì infondato il richiamo in via analogica alla disciplina Tasi in quanto è un diverso tributo, con presupposti impositivi differenti (detenzione del bene), non potendo pertanto avere valenza interpretativa. Riconoscendo comunque il contrasto giurisprudenziale sul tema i giudici ambrosiani giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Lo scenario
In attesa di un intervento delle Sezioni Unite il dibattito giurisprudenziale continua ad alimentarsi con interpretazioni ondivaghe circa la soggettività passiva Imu nelle ipotesi di contratti di locazione finanziaria di immobili con sopravvenuta risoluzione contrattuale senza che vi sia stata la materiale riconsegna del bene (si veda Il Quotidiano del Fisco del 13 settembre 2019).

Ctr Lombardia, sentenza 3512/11/2019

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