Imposte

Imu, rescissione del leasing decisiva

di Luigi Lovecchio

Gli immobili in locazione finanziaria tornano nella soggettività passiva Imu della società di leasing alla risoluzione del contratto, a prescindere dalla data della loro effettiva riconsegna. Sono le conclusioni cui è giunta la Ctr Milano, con la sentenza 1194/2018, depositata il 20 marzo scorso (presidente Sacchi, relatore Chiametti). Dopo una fase, piuttosto incerta negli esiti, svoltasi davanti alle Commissioni di primo grado, si va consolidando in senso favorevole agli enti impositori la giurisprudenza di appello dei giudici tributari. Non rimane a questo punto che attendere il responso della Cassazione.

Il nodo è di stabilire a partire da quale data la società di leasing viene a riassumere la soggettività passiva Imu, in presenza di inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione finanziaria.

Accade spesso che l’insolvenza dell’utilizzatore si accompagni all’avvio di una procedura concorsuale. Questo provoca di solito ritardi nella reimmissione in possesso della concedente, rispetto al momento in cui si è verificata la risoluzione per inadempimento. Secondo le società, il trasferimento dell’obbligazione Imu avviene solo dopo che gli immobili vengono materialmente riconsegnati dal conduttore. A supporto di questa tesi, sono richiamate le istruzioni ministeriali alla compilazione della denuncia annuale. Inoltre ai fini Tasi, l’articolo 1, comma 672, della legge 147/2013, prevede che la soggettività passiva delle società di leasing insorge solo «alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna».

I Comuni invece ritengono che il pagamento del tributo debba essere imputato ai proprietari dei beni già a partire dalla data in cui si è verificata la risoluzione del contratto, per effetto dell’inadempimento del conduttore, alla luce delle specifiche pattuizioni negoziali. A quest’ultima tesi ha aderito anche la Ctr Lombardia. Viene fatto notare come il presupposto dell’Imu sia rappresentato dalla mera titolarità formale del bene, senza che rilevi in alcun modo l’effettiva disponibilità dell’immobile.

Rispetto a questa regola di base, la previsione afferente alla locazione finanziaria si atteggia come eccezione che in quanto tale deve essere interpretata in senso letterale. Nella normativa di riferimento (articolo 9, Dlgs 23/2011), si dispone che la soggettività del conduttore operi «dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto».

Ne consegue che l’effettiva immissione in possesso è ininfluente rispetto sia all’inizio che alla fine del periodo assunto dalla legge. La norma richiama infatti esclusivamente il dato formale della vigenza del contratto di locazione finanziaria. A ulteriore supporto della irrilevanza del requisito della disponibilità fisica del bene, viene fatto notare come anche nel caso di leasing su immobili da costruire l’utilizzatore sia l’unico destinatario degli obblighi d’imposta. L’obbligo di riconsegna del bene non può essere considerato come sintomo della perdurante vigenza del contratto di locazione finanziaria, poiché si tratta, al contrario, di un effetto dell’avvenuta risoluzione dello stesso. Quanto al richiamo delle disposizioni in materia di Tasi, i giudici osservano che si tratta di norma del tutto innovativa, per di più riferita ad un tributo nel cui ambito, diversamente dall’Imu, rileva anche l’utilizzazione dell’immobile.

Ctr Lombardia 1194_2018

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